E' tutto pronto per richiedere lo sgravio contributivo degli importi erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti nel 2013 in base ai contratti di secondo livello, cioè per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.
Lo sgravio, introdotto dalla Legge n. 247/2007, è stato poi riproposto più volte negli anni ed è valido anche per le erogazioni effettuate nell'anno 2013, sebbene le risorse stanziate a tal fine siano state ridotte da 650 milioni di euro a 607 milioni di euro.
Lo sgravio relativo alle erogazioni 2013 aveva trovato la sua regolamentazione nel Decreto interministeriale del 14.02.2014 e le domande andavano presentate dal 9 luglio al 7 agosto 2014.
Ora, le aziende che hanno ricevuto dall'Inps la comunicazione di ammissione allo sgravio potranno fruirne seguendo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 7978 del 24 ottobre scorso. In particolare, la fruizione del beneficio contributivo da parte dei datori di lavoro potrà avvenire entro il 16 gennaio 2015 attraverso il flusso UNIEMENS relativo ad una delle denunce contributive riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.
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La misura dello sgravio
Lo sgravio sui contributi previdenziali per i premi erogati nel 2013 è pari al:
- 25% della quota a carico del datore di lavoro, al netto:
- dello 0,30% del contributo integrativo DS - disoccupazione involontaria, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l'ASpI;
- delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti;
- (per l'agricoltura) delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- 100% della quota a carico del lavoratore.
MISURA DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PRODUTTIVITA' 2013
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25% per il datore di lavoro
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100% per il lavoratore
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Lo sgravio è concesso:
- con riferimento ad un importo annuo complessivo delle erogazioni relative a incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività non superiore al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore;
- entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Modalità di fruizione dello sgravio
L'Inps, con messaggio n. 7978 del 24.10.2014, ha reso note le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo 2013.
In particolare, ha precisato che:
- gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile: se le aziende, per ragioni connesse alla contrattazione stessa o per cause diverse, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante;
- per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota contributiva in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Nel caso di lavoratori ai quali siano corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie contrattuali (aziendale e territoriale), lo sgravio dovrà essere fruito in proporzione.
Alle aziende ammesse allo sgravio (diverse da quelle agricole) l’Inps ha attribuito automaticamente il codice di autorizzazione “9D”. Esse, per fruire del beneficio, dovranno calcolarne esattamente l’ammontare (nei limiti delle somme autorizzate e tenendo conto dell’aliquota contributiva vigente al momento di corresponsione del premio) e recuperarlo indicandolo nell’elemento “Denuncia Aziendale” – “Altre partite a Credito” – “Causale a credito” del flusso UNIEMENS, indicando i seguenti nuovi codici causale, differenziati in base alla tipologia contrattuale (contratti di lavoro aziendali o territoriali):
CODICI CAUSALE
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CONTRATTAZIONE AZIENDALE
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CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
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L924
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Sgr. aziendale ex D.I. 14–02–2014 quota a favore del D.L.
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L926
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Sgr. territoriale ex D.I. 14–02–2014 quota a favore del D.L.
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L925
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Sgr. aziendale ex .I. 14–02–2014 quota a favore del lavoratore
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L927
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Sgr. territoriale ex D.I. 14–02–2014 quota a favore del lavoratore
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All’atto del conguaglio dello sgravio, considerato che lo sgravio riguarda anche la quota contributiva dovuta dal lavoratore (di fatto azzerandola), il datore di lavoro deve restituire al lavoratore in busta paga la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del 3° mese successivo all'emanazione del messaggio Inps, quindi entro il 16 gennaio 2015, cioè con una delle denunce contributive riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014.