Pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci relativa al 2014, scade infatti il 30 ottobre 2015 il termine per la presentazione della Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e la Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
La scadenza è quella fissata con il
Provvedimento del 16 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate che ha modificato il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci/familiari ovvero ai finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati /ricevuti dai soci.
La scadenza è stato fissata al 30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi/permangono in godimento, ovvero in cui i finanziamenti/capitalizzazioni sono stati ricevuti. Pertanto la comunicazione relativa al 2014 scade il 30.10.2015.
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Il termine di invio della comunicazione
La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese dovrà essere inviata fino al 30° giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine è stato stabilito dall'Agenzia delle entrate con il
Provvedimento del 16.04.2014, che ha accolto le richieste delle associazioni di categoria. Lo scopo del nuovo termine è quello di:
“… agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo".
Si ricorda che l'art. 2 del D.l. 138/2011 e successivamente i Provvedimenti n. 94902 e 94904 del 2.8.2013, avevano previsto l'obbligo di comunicare:
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i beni d'impresa concessi in godimento da una società/ditta individuale ad un socio/familiare, senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato;
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i finanziamenti/capitalizzazioni concessi nell'anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 €;
entro il 30.04 dell'anno successivo:
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a quello di chiusura dell'anno per cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
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a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.
A seguito della modifica apportata direttamente ai Provvedimenti 94902 e 94094, è stato stabilito a regime un nuovo termine di invio delle comunicazioni, collegato alla scadenza di invio delle dichiarazioni dei redditi che nel 2015 è invariato rispetto al 2014:
COMUNICAZIONE
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VECCHIA SCADENZA
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NUOVA SCADENZA
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COMUNICAZIONE DEI BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO DA UNA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE AD UN SOCIO/FAMILIARE |
entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno per cui i beni sono concessi o permangono in godimento |
Entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento |
COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI CONCESSI NELL'ANNO DAI SOCI/FAMILIARI A FAVORE DELLA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE |
entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni |
Entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti |
Beni in godimento ai soci/familiari
Come noto, il DL 138/2011 (cd “Manovra di Ferragosto” 2011) ha introdotto specifiche disposizioni al fine di contrastare l’intestazione “fittizia” dei beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore; in particolare, la concessione in godimento di un bene aziendale privo di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:
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UTILIZZATORE (imprenditore individuale/socio o loro familiare) la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene
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IMPRESA CONCEDENTE (ditta individuale / società) l’indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento
Pertanto, relativamente ai beni in esame:
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il concedente (società / ditta individuale);
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oppure l’utilizzatore (imprenditore individuale / socio / familiare);
è tenuto ad inviare alle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (quali tipologia di bene, dati del contratto, durata concessione, corrispettivo e valore di mercato).
I soggetti interessati dalla comunicazione vanno così distinti:
CONCEDENTI
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imprenditore individuale
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società cooperative società di persone
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stabili organizzazioni di società non residenti
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società di capitali
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enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale
UTILIZZATORI
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soci (residenti e non) di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale
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familiari (residenti e non) di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale
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soggetti (residenti e non) che nella sfera privata utilizzano in godimento beni della propria impresa commerciale residente nel territorio dello Stato
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familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente.
Inoltre, la comunicazione va effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa:
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ai soci, o familiari di questi ultimi;
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ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Come precisato dalla CM 24/2012, sono esclusi, invece, gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso (come le società commerciali di persone o di capitali).
I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono:
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i beni strumentali;
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i beni-merce;
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gli immobili-patrimonio.
In particolare, secondo la CM 24/2012, si tratta dei beni:
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di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità;
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posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale (uso o usufrutto, ecc..);
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detenuti in locazione (anche finanziaria);
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noleggiati o ricevuti in comodato.
Inoltre, nell’ambito della stessa CM 24/2012, si considerano relativi all’impresa :
Ditta individuale: i beni indicati nell’inventario (art. 65 del TUIR)
Società di persone/capitali: tutti i beni appartenenti alle società
Società di fatto: i beni-merce ed i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali.
Come espressamente previsto dalle Entrate, sono esclusi dalla comunicazione:
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i beni concessi in godimento agli amministratori;
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i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit (artt. 51 e 54 del TUIR);
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i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
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i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
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gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
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i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
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i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore: - inclusi nella categoria “altro” del tracciato record, ossia i beni diversi da autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili; - di valore non superiore ad €. 3000, al netto dell’Iva.
Riguardo l’esclusione dei beni in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza o meno di un fringe benefit, si osserva che l’adempimento:
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per le Snc: non va effettuato in quanto tutti i soci sono anche amministratori;
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per le Sas: va effettuato solo se l’utilizzatore del bene è un socio accomandante;
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per le Srl: non va effettuato a prescindere che gli amministratori, siano o meno soci.
Comunicazione di Finanziamenti o capitalizzazioni
Come stabilito dall’art. 2, co. 36-septiesdecies del DL n. 138/2011 e ribadito nelle “motivazioni” del provvedimento n.94904/2013, l’Agenzia:
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oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa;
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tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Detto il intervento normativo, infatti, è volto “a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.” Pertanto, richiamando l’art. 7, co.12 del DPR 605/73, l’Agenzia, dispone che la suddetta comunicazione va utilizzata anche per segnalare i finanziamenti e le capitalizzazioni:
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erogati all’impresa dai soci o dai familiari dell’imprenditore;
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di ammontare complessivo pari o superiore a €. 3.600; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue;
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effettuati a decorrere dal 2012; pertanto, non vanno comunicati quelli effettuati antecedentemente.
Inoltre, si osserva che sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto già in possesso dell’ l’Amministrazione (così, ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico/ scrittura privata autenticata).
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Finanziamenti: Si tratta delle somme erogate dai soci quale prestito alla società, ossia i cd “Finanziamenti soci”. Per questi, assume rilevanza il momento dell’effettiva corresponsione delle somme.
Capitalizzazioni: Si tratta di tutte le somme che vengono indicate nelle voci di patrimonio netto e che si considerano, quindi, a fondo perduto (senza obbligo di restituzione). Pertanto, rientrano tra le capitalizzazioni i versamenti effettuati:
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in sede di costituzione della società;
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a seguito dell’aumento di capitale sociale derivante da conferimento e apporti.
Per questi, rileva, il momento di effettiva erogazione da parte dei soci. Risulta, invece, irrilevante la mera sottoscrizione del capitale o la deliberazione di aumento.
In allegato il Modello con le relative istruzioni.