Speciale Pubblicato il 20/10/2015

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Beni ai soci e finanziamenti alle imprese entro il 30 ottobre 2015

di Tossani Dott.ssa Claudia

Scade il 30 ottobre 2015 il termine per la presentazione della Comunicazione dei dati dei beni e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci



Pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci relativa al 2014, scade infatti il 30 ottobre 2015 il termine per la presentazione della Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e la Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
La scadenza è quella fissata con il Provvedimento del 16 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate  che ha modificato il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci/familiari ovvero ai finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati /ricevuti dai soci.
La scadenza è stato fissata al 30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi/permangono in godimento, ovvero in cui i finanziamenti/capitalizzazioni sono stati ricevuti. Pertanto la comunicazione relativa al 2014 scade il 30.10.2015.

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Il termine di invio della comunicazione

La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese dovrà essere inviata fino al 30° giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine è stato stabilito dall'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 16.04.2014, che ha accolto le richieste delle associazioni di categoria. Lo scopo del nuovo termine è quello di:
“… agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo".
Si ricorda che l'art. 2 del D.l. 138/2011 e successivamente i Provvedimenti n. 94902 e 94904 del 2.8.2013, avevano previsto l'obbligo di comunicare:
entro il 30.04 dell'anno successivo:
A seguito della modifica apportata direttamente ai Provvedimenti 94902 e 94094, è stato stabilito a regime un nuovo termine di invio delle comunicazioni, collegato alla scadenza di invio delle dichiarazioni dei redditi che nel 2015 è invariato rispetto al 2014:
COMUNICAZIONE
VECCHIA SCADENZA

NUOVA SCADENZA

COMUNICAZIONE DEI BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO DA UNA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE AD UN SOCIO/FAMILIARE entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno per cui i beni sono concessi o permangono in godimento Entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento
COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI CONCESSI NELL'ANNO DAI SOCI/FAMILIARI A FAVORE DELLA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni Entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti

Beni in godimento ai soci/familiari

Come noto, il DL 138/2011 (cd “Manovra di Ferragosto” 2011) ha introdotto specifiche disposizioni al fine di contrastare l’intestazione “fittizia” dei beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore; in particolare, la concessione in godimento di un bene aziendale privo di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:
Pertanto, relativamente ai beni in esame:
è tenuto ad inviare alle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento (quali tipologia di bene, dati del contratto, durata concessione, corrispettivo e valore di mercato).
I soggetti interessati dalla comunicazione vanno così distinti:
CONCEDENTI
UTILIZZATORI
Inoltre, la comunicazione va effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa:
Come precisato dalla CM 24/2012, sono esclusi, invece, gli utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso (come le società commerciali di persone o di capitali).
I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono:
In particolare, secondo la CM 24/2012, si tratta dei beni:
Inoltre, nell’ambito della stessa CM 24/2012, si considerano relativi all’impresa :
Ditta individuale: i beni indicati nell’inventario (art. 65 del TUIR)
Società di persone/capitali: tutti i beni appartenenti alle società
Società di fatto: i beni-merce ed i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali.
Come espressamente previsto dalle Entrate, sono esclusi dalla comunicazione:
Riguardo l’esclusione dei beni in godimento agli amministratori, a prescindere dalla presenza o meno di un fringe benefit, si osserva che l’adempimento:

Comunicazione di Finanziamenti o capitalizzazioni

Come stabilito dall’art. 2, co. 36-septiesdecies del DL n. 138/2011 e ribadito nelle “motivazioni” del provvedimento n.94904/2013, l’Agenzia:
Detto il intervento normativo, infatti, è volto “a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito.” Pertanto, richiamando l’art. 7, co.12 del DPR 605/73, l’Agenzia, dispone che la suddetta comunicazione va utilizzata anche per segnalare i finanziamenti e le capitalizzazioni:
Inoltre, si osserva che sono espressamente esclusi dalla comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto già in possesso dell’ l’Amministrazione (così, ad esempio, non va comunicato un finanziamento effettuato per atto pubblico/ scrittura privata autenticata).
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Finanziamenti: Si tratta delle somme erogate dai soci quale prestito alla società, ossia i cd “Finanziamenti soci”. Per questi, assume rilevanza il momento dell’effettiva corresponsione delle somme.
Capitalizzazioni: Si tratta di tutte le somme che vengono indicate nelle voci di patrimonio netto e che si considerano, quindi, a fondo perduto (senza obbligo di restituzione). Pertanto, rientrano tra le capitalizzazioni i versamenti effettuati:
Per questi, rileva, il momento di effettiva erogazione da parte dei soci. Risulta, invece, irrilevante la mera sottoscrizione del capitale o la deliberazione di aumento.
In allegato il Modello con le relative istruzioni.

1 FILE ALLEGATO:
Comunicazione Beni d'impresa - Modello e Istruzioni