Speciale Pubblicato il 26/09/2014

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Zone Franche Urbane: i dati da inserire in UNICO

di Dott.ssa Chiara Porrovecchio

Zone Franche Urbane:i dati necessari da inserire in dichiarazione inerenti le agevolazioni ottenute per mezzo della legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza.



Con l'imminente scadenza degli adempimenti dichiarativi, individuiamo i dati necessari da inserire in dichiarazione inerenti le agevolazioni ottenute per mezzo della legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni ricadenti nell’obiettivo Convergenza. L'operazione in parola comporta alcune difficoltà interpretative, in considerazione della disciplina in deroga a talune fattispecie (es. plusvalenze etc..) cui è necessario ripristinare un coordinamento logico all'interno dei diversi quadri dell'Unico .
In questo lavoro partiremo dalle istruzioni messe a disposizione dal MISE (Circolare del 30 settembre 2013, n.320124) e dall'Agenzia delle Entrate ( Circolare n. 39 del 24 dicembre 2013, Provvedimento n. 2014/62309 oltre i Comunicati Stampa) per individuare le informazioni necessarie alla compilazione del quadro RS righi da 180 a 184 anticipando che la sezione dedicata, ha valore integrativo delle informazioni da inserire negli altri quadri, sostituendosi in alcuni casi a questi ultimi.
Rammentiamo che la tipologia di agevolazione riconosciuta consiste, per quanto qui interessa , in una esenzione dall'imposta sul reddito su una base imponibile massima di:
a) 200.000,00 euro, ovvero,
b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada,
calcolata in modo da sterilizzare i componenti straordinari di reddito, ed eventualmente maggiorata di euro 5.000 per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato e residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la ZFU.

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Le modalità per usufruire delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nelle Zone Franche urbane

Le modalità tecniche per usufruire in concreto delle esenzioni fiscali sono state definite attraverso la possibilità di ridurre i versamenti degli acconti ed eventualmente del saldo IRES da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici (pena lo scarto della delega) messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per consentire ciò, sono stati istituiti degli appositi codici tributo. Ad esempio per l'Aquila con risoluzione n. 56/E del 14 agosto 2013 è stato istituito il codice tributo “6845” da utilizzare nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” deve essere compilato indicando l’anno d’imposta cui si riferisce l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
 
Le prime informazioni da inserire nel quadro RS rigo 180 col. 1 attengono al codice identificativo della ZFU ed al numero progressivo -col.2- che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione, decorrente da quello di accoglimento dell’istanza .
Si ricorda infatti che è consentito beneficiare dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall’esercizio dell’attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole del decreto attuativo convertito in legge. Il soggetto beneficiario può inoltre scegliere, nell’ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l’apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell’agevolazione con riferimento all’IRAP e/o ai contribuiti sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all’IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L’Aquila), ovvero impiegate nei periodi d’imposta successivi.
In col. 3 del rigo RS 180 vanno indicati il numero dei dipendenti assunti rilevanti ai fini della maggiorazione di 5000 euro.
Nella colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata rielaborato secondo le indicazioni espresse nella legge e specificate nei documenti di prassi succitati, ovvero:
– non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli art. 86 e 101 del TUIR;
– non rilevano le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico;
– non rilevano i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.
Si precisa che ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata e che, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;
In colonna 5 sostanzialmente, si deve indicare l'ammontare del reddito esente che il MISE ha riconosciuto al beneficiario con la pubblicazione del provvedimento . Sebbene infatti, la base assoggettabile ad esenzione sia calcolata con i massimali precedentemente individuati, bisogna considerare che il Ministero ripartisce le somme agli aventi diritto che hanno fatto richiesta, fino a completo stanziamento dei fondi, in misura proporzionale.
Ammesse all'agevolazione, sono anche le società “trasparenti”. Pertanto se si ricade in questo caso, è necessario inserirne in colonna 7 il codice fiscale, mentre in col. 6 va inserito l'ammontare delle perdite attribuite per trasparenza dalla società di cui a colonna 7.
La società partecipante al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, beneficiaria dell’agevolazione, determina l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, da trasferire al consolidato, compilando i righi da RS180 a RS183, ad esclusione delle colonne da 8 a 10. Ovviamente, l’agevolazione complessivamente fruita dai soci o dal consolidato, ai fini delle imposte sui redditi, non può essere superiore a quella prenotata tramite l’apposita istanza presentata, rispettivamente, dalla società trasparente o dalle società consolidate;
Nella colonna 8 va indicata l’imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 1, che costituisce l’ammontare dell’agevolazione spettante, da poter utilizzare a riduzione dei versamenti con i predetti codici tributo ( es. 6845).
Nella colonna 9, va indicato l’importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 1 per il versamento degli acconti relativi all’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
A colonna 10, va riportata la differenza, solo se positiva, tra l’importo di colonna 9 e quello di colonna 8. Qualora l’importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 9) risulti di ammontare superiore all’agevolazione spettante (colonna 8), non si deve tener conto ai fini delle imposte sui redditi del maggior versamento e tale differenza non genera un’eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo.
Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro RN (o nei quadri GN o TN) vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna (col. 10) dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati.

Cosa fare in caso di errori nell'indicazione dei dati o nel versamento

Se sono stati commessi errori nel versamento del codice tributo 6845, per esempio utilizzando questo a scomputo di versamenti relativi a imposte diverse dalle imposte sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive o relativi alle citate imposte, ma dovuti in relazione a periodi di imposta precedenti al 2013 – è possibile regolarizzare la propria posizione riversando, senza sanzioni, gli importi a credito utilizzati non correttamente (Agenzia delle Entrate - Circolare 39/2013- par. 3).
Riepilogando i dati precedenti, nel rigo RS184, va indicato:
- nella colonna 1, l’ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RS180 a RS183 di tutti i moduli compilati;
- nella colonna 2, l’ammontare dell’agevolazione spettante, pari all’imposta calcolata applicando l’aliquota IRES al reddito di colonna 1. La colonna non va compilata dalle società trasparenti (artt. 115 e 116 del TUIR) e dalle società partecipanti al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR.
- nella colonna 3, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo RN6; questa differenza costituisce una perdita da riportare negli esercizi successivi. Tale perdita va indicata nell’apposito prospetto del quadro RS. Qualora il dichiarante sia una società trasparente (artt. 115 e 116 del TUIR) oppure una società partecipante al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, la perdita di colonna 3 va, rispettivamente, attribuita ai soci o trasferita al consolidato.

Zone Franche Urbane: Le istruzioni comuni per la compilazione dei quadri RN, TN e GN

I quadri RN, TN e GN devono essere compilati secondo le seguenti indicazioni:
– la deduzione da indicare nella colonna 1 del rigo RN1 (o GN1 o TN1) è determinata tenendo conto del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel rigo RS184, colonna 1 ovvero il reddito riconosciuto dal MISE con il provvedimento pubblicato.
– le perdite scomputabili non possono ridurre il reddito imponibile al di sotto del maggior importo tra il reddito minimo di colonna 1 del rigo RN6 e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184 in quanto si è accennato che condizione necessaria per l’ottenimento dell’agevolazione è il conseguimento di un risultato positivo nell’esercizio;
– le detrazioni da riportare nel rigo RN10 non possono eccedere l’imposta lorda afferente al reddito non esente. Pertanto, l’importo da indicare nel rigo RN10 non può essere superiore alla differenza tra l’importo di rigo RN9 e quello di rigo RS184, colonna 2;
“Attenzione” infine, rimarcano le istruzioni allegate al modello UNICO, perché il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un’imposta a credito oppure una imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 2 del rigo RS184. In tale ipotesi, infatti, l’utilizzo di un importo pari a quello della colonna 2 a compensazione di un debito IRES (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un’eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX.


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