Con la Circolare 27/E del 19.09.2014 l'Agenzia delle Entrate offre i primi chiarimenti sulle nuove modalità di di presentazione del modello F24 che entreranno in vigore il 1° ottobre 2014. La parte del documento che risulta più interessante è quella in cui vengono riepilogate le possibilità - ormai limitate - di utilizzo del modello F24 cartaceo. Oltre infatti al caso già piuttosto chiaro del saldo inferiore o uguale a 1.000 Euro, senza compensazioni, per i soggetti privati, l'Agenzia individua altre tre fattispecie: gli F24 precompilati, i versamenti rateali in corso e l'utilizzo di crediti d'imposta in compensazione.
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Le nuove regole dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre 2014 il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):
- F24 on line o F24 web se la trasmissione avviene direttamente dal contribuente;
- F24 cumulativo o F24 addebito unico se la trasmissione avviene attraverso un intermediario abilitato.
Sempre dal 1° ottobre i modelli F24:
- con saldo maggiore di zero, che presentano compensazioni;
- con saldo maggiore di 1.000 Euro (anche senza compensazioni);
devono essere presentati esclusivamente con modalità telematiche, potendo in questo caso utilizzare non solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di internet banking offerti dagli intermediari della riscossione.
Il modello F24 cartaceo
La possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo resta solo per i soggetti privati (non titolari di partita Iva) che presentano modelli F24 con saldo inferiore o uguale a 1.000 Euro, senza compensazioni.
Nella circolare 27/E/2014 l'Agenzia delle Entrate si sofferma su tale punto, prevedendo altri tre casi in cui è possibile avvalersi delle deleghe cartacee:
- dai soggetti che utilizzano F24 precompilati dall'ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- dai contribuenti (non titolari di partita Iva) che al 1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, anche per importi superiori a 1.000 Euro, con o senza compensazioni, e anche nel caso di saldo a zero;
- dai soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.