IL CASO
L.M. nella qualità di legale rappresentante della X s.n.c. ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza n. 42/13/09 con la quale - a seguito dell'avviso di accertamento di maggior reddito e irrogazione delle relative sanzioni - la C.T.R. Toscana rigettava l'appello della società, confermando la sentenza di primo grado.
In particolare, i giudici d'appello motivavano la propria decisione in considerazione degli investimenti effettuati dalla società, evidenziando inoltre una redditività ed una percentuale di ricarico troppo basse nel confronto con la media regionale.
Con ulteriori tre distinti ricorsi, P.P. ed A., nella loro qualità di soci della suddetta società, nonché nuovamente L.M. (questa volta come socio e non in qualità di legale rappresentante) adisconola suprema Corte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la cassazione rispettivamente delle sentenze nn. 168/13/09, 43/13/09 e 44/13/09 per ciascuno dei ricorrenti, al maggior reddito di partecipazione conseguente all'accertamento in capo alla società, la C.T.R. Toscana rigettava gli appelli, confermando le corrispondenti sentenze di primo grado.
Alla luce della evidente connessione tra le due cause, si disponeva la riunione dei suddetti ricorsi sotto il numero più antico di ruolo.
La disposta riunione di per sé non esime il collegio dalla doverosa considerazione della consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità che, a partire dall'arresto delle sezioni unite con la sentenza n. 14815 del 2008, ha ritenuto che l'unitarietà dell'accertamento comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino solo questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo essa ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
IL COMMENTO
LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Giova preliminarmente rammentare che, per quel che attiene l’accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 40, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, impone di procedere con unico atto, ai fini dell’imposta “dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati” quando l’ufficio agisce per la rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’art. 5 del Tuir, laddove questa norma stabilisce che “i redditi prodotti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio”, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’accertamento alle società di persone, effettuato mediante la notificazione di più atti impositivi e non di un atto unitario, ha determinato talvolta il fenomeno del conflitto di giudicati, conseguenza che ha inevitabilmente catturato per lungo tempo l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza.....
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Indice
IL CASO
IL COMMENTO
1. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA