Il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83 del 31.05.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 29.07.2014 in vigore dal 31.07.2014), all'art. 1, ha previsto l'introduzione del c.d. "Artbonus", ovvero il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura.
Come si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione del decreto, la disposizione è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Subito dopo la conversione in legge del decreto, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 a fornire precisazioni sulle regole che disciplinano l'utilizzo dell'Artbonus.
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Il credito d'imposta
L'Artbonus spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi nel triennio 2014 - 2015 - 2016), per:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- realizzazione di nuove strutture;
- restauro e potenziamento di strutture esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
A seguito della conversione in legge del D.L. n. 83/2014, il bonus spetta ora anche per le erogazioni liberali effettuate, per i suddetti tipi di intervento, direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione o restauro.
Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:
Soggetti interessati e relative modalità di fruizione del bonus
L'Artbonus è riconosciuto a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma di cui all'art. 1 del D.L. n. 83/2014, sebbene siano previsti diversi limiti di spettanza e modalità di fruizione del credito d'imposta in base alla qualifica del soggetto.
In particolare, sulla base del modello francese, che si è dimostrato efficace nel favorire il mecenatismo sia individuale sia d’impresa, la norma distingue tra:
- soggetti che NON svolgono attività d'impresa, siano essi persone fisiche (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.) o enti (enti non commerciali, società semplici);
- titolari di reddito d'impresa, cioè: imprenditori individuali, società ed enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale), stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Le persone fisiche e gli enti che NON svolgono attività d'impresa possono fruire del credito d'imposta nel limite massimo del 15% del reddito imponibile e lo fanno valere nella dichiarazione dei redditi.
Le imprese, invece, possono fruire del credito d'imposta nel limite massimo del 5‰ dei ricavi annui ed utilizzano il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (senza il limite di € 700.000 previsto per la compensazione orizzontale e senza il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a € 1.500).
SPETTANZA DEL CREDITO E SUA FRUIZIONE
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PERSONE FISICHE ED ENTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA' D'IMPRESA
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limite max del credito
= 15% del reddito imponibile
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fruizione in dichiarazione
dei redditi
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TITOLARI DI
REDDITO D'IMPRESA
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limite max del credito
= 5‰ dei ricavi annui
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utilizzo in compensazione
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