La Corte di Cassazione civile nella sentenza N. 8379/2014 formula una importante norma giuridica che interpreta l'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/19 , in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali; l'accertamento, su cui si basa la pretesa creditoria, afferma, non è solo quello emesso dall'ente previdenziale, ma anche quello emesso dall'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che il ricorso contro l'Agenzia preclude anche all'INPS la possibilità di riscuotere il credito contributivo fino alla definizione del contenzioso.
IL CASO
La Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso di D.P., avente ad oggetto l'opposizione all'iscrizione a ruolo della pretesa dell'INPS concernente il recupero di contribuzione relativa alla parte variabile di contribuzione per la gestione commercianti in dipendenza del maggior reddito accertato dalla Agenzia delle entrate. A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale, ex art. 29 del DLgs n. 46 del 1999 - stante l'impugnazione dinanzi al giudice tributario dell'accertamento fiscale di un maggiore reddito, su cui si radicava la pretesa dell'INPS - era inibito all'INPS sino alla definitività dell'accertamento in sede di giustizia tributaria d'iscrivere al ruolo la relativa somma.
Avverso questa sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice; detta norma sostiene, per un verso che l'accertamento, cui fa riferimento il richiamato art. 24, deve essere quello operato dallo stesso INPS, e dall'altro che, comunque, pur a voler ammettere la riferibilità dell'accertamento a quello eseguito da un qualsiasi ufficio pubblico, l'iscrizione a ruolo è inibita solo nella ipotesi in cui esso Istituto viene messo a conoscenza della sussistenza del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria provinciale.
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