La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, giudicando su un ricorso proposto da un massofisioterapista avverso un avviso di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto, ha stabilito che l’esenzione i.v.a. in favore dei pazienti che fruiscono di prestazioni sanitarie, spetta solo qualora l’attività sia svolta da un professionista in possesso di un diploma di formazione conseguito in seguito ad un corso di studi di durata triennale.
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Si discute se le prestazioni rese dai massofisioterapisti rientrano tra le spese sanitarie esenti
È opportuno precisare sin d’ora che la presente sentenza non tange affatto il regime i.v.a. del fisioterapista, ma si occupa solamente della questione relativa all’esenzione dal tributo per il massofisioterapista che è figura professionale distinta da quella del fisioterapista .
L’art. 10, c. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, individua le operazioni esenti. In particolare, il n. 18 di tale norma individua le prestazioni in materia sanitaria, per le quali sussiste l’esenzione dal tributo così disponendo: «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Fino al 2002 le prestazioni rese dai massofisioterapisti diplomati erano esenti dall’imposta sul valore aggiunto, a condizione che fossero rese in base ad una prescrizione medica, in forza di quanto statuito dal d.m. 21 gennaio 1994.
Tale decreto è stato, tuttavia, abrogato, dal d.m. 17 maggio 2002, il quale, in attuazione sempre del disposto di cui all’art. 10 del d.P.R. 633/1972, ha, sostanzialmente, ristretto l’ambito di operatività dell’esenzione alle prestazioni rese dai fisioterapisti.
Equiparazione della professione del massofisioterapista a quella del fisioterapista
In questo scenario, però, occorre rammentare che – in seguito alle riforme del sistema di formazione universitaria e professionale – la professione del massofisioterapista è stata equiparata a quella del fisioterapista.
Infatti, secondo il d.m. 27 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2000, al diploma universitario di fisioterapista equivale, tra gli altri, anche il diploma di massofisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999 , in seguito ad un corso triennale di formazione specifica effettuato ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dunque, è agevole costruire il seguente sillogismo: 1) tutte le prestazioni sanitarie rese dai fisioterapisti sono esenti dall’applicazione dell’i.v.a.; 2) i massofisioterapisti in possesso di un diploma conseguito in seguito a corso triennale di formazione sono equiparati ai fisioterapisti; 3) le prestazioni rese dai citati massofisioterapisti sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Ovviamente, restano escluse dall’operatività di questa esenzione tutte le prestazioni rese da massofisioterapisti in possesso di titoli di formazione diversi da quello or ora menzionato.
La Commissione provinciale di Sondrio si pronuncia
La tesi esposta, oltre che nella recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, trova conferma anche nelle Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 13 aprile 2007, n. 70 e 17 ottobre 2012 n. 96.
Secondo il consesso tributario, inoltre, anche la giurisprudenza di merito è conforme all’orientamento esposto. A tal proposito, citano una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la quale è stata riformata – nel senso suesposto – una precedente decisione adottata proprio dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio (resa, vieppiù, tra le medesime parti in causa).
La vicenda, semplificata ai minimi termini in questa sede, può essere letta sotto molteplici punti di vista.
Si può pensare al profilo costituzionale dove, secondo alcuni, si profila una disparità di trattamento tra massofisioterapisti in possesso di un diploma di formazione triennale conseguito prima del 19 marzo 1999 i quali applicano l’esenzione di cui all’art. 10, c. 1, n. 18), d.P.R. 633/197 e massofisioterapisti che hanno conseguito un diploma di formazione biennale o un diploma di formazione triennale successivamente al 19 marzo 1999. Tutti questi soggetti svolgono le medesime prestazioni ma si applicano distinti regimi fiscali sulla base di una distinzione puramente formale; l’aspetto in parola è, peraltro, intimamente connesso al diritto comunitario che stabilisce il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto: in consimili ipotesi, infatti, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto solo per determinate categorie di professionisti, lede il principio di neutralità poiché taluni massofisioterapisti operano la rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto e altri no, mentre il tributo dovrebbe essere applicato in modo uniforme da tutti i professionisti che rendono una determinata prestazione.
Si può pensare, inoltre, alla posizione del paziente che – molto probabilmente ignaro di questi meccanismi così intricati – se si reca presso lo studio di un massofisioterapista “esente i.v.a.” paga un prezzo complessivamente inferiore, mentre se si reca presso lo studio di un massofisioterapista “non esente i.v.a.”, deve far fronte, inevitabilmente, ad un esborso economico maggiore. Su tali aspetti, peraltro, può annidarsi anche una forma distorsiva della concorrenza.
La questione, nonostante il dictum, della Commissione Tributaria, sembra ancora tutta da dirimere.
Dello stesso autore LA GUIDA DEL FISIOTERAPISTA
Leggi l'Indice:
PREMESSA
1. I PROFILI CIVILISTICI
1.1. DEFINIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL FISIOTERAPISTA
1.2. IL FISIOTERAPISTA LAVORATORE DIPENDENTE
1.2.1. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FISIOTERAPISTA DIPENDENTE
1.3. IL FISIOTERAPISTA LAVORATORE AUTONOMO
1.3.1. IL CONTRATTO CON IL PAZIENTE
1.3.2. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.3.3. LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO PROFESSIONALE
1.3.4. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FISIOTERAPISTA LAVORATORE AUTONOMO
1.3.4.1. IL CONSENSO INFORMATO
1.3.4.2. L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
1.4. LA FORMAZIONE CONTINUA
2. I PROFILI TRIBUTARI E FISCALI
2.1. IL REGIME FISCALE DEL FISIOTERAPISTA LAVORATORE DIPENDENTE
2.2. IL REGIME FISCALE DEL FISIOTERAPISTA LIBERO PROFESSIONISTA
2.2.1. L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
2.2.2 L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
2.2.3. L'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
2.3. LA FATTURA
2.4. IL PECULIARE REGIME FISCALE DEI C.D. “CONTRIBUENTI MINIMI”
2.4.1. LA FATTURA NEL REGIME DEI MINIMI
3. ALLEGATI MODELLI E NORMATIVA