Si è concluso in Parlamento l'iter di conversione in legge del D.L. n. 83 del 31.05.2014, il cosiddetto "Decreto cultura e turismo", contenente importanti misure a sostegno dell'economia del settore turismo e cultura, che puntano al rilancio ed alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, oltre che al rafforzamento del turismo per renderlo più competitivo.
Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, vi è l'introduzione del nuovo art. 11-bis al Decreto, che individua le start-up innovative per il settore turismo.
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Cosa sono le start-up turismo
Il nuovo art. 11-bis inserito nel D.L. n. 83/2014 in sede di conversione stabilisce che si considerano start-up innovative, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del D.L. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012) anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale, in particolare agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Tali servizi devono riguardare:
- la formazione del titolare e del personale dipendente;
- la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
- l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione e l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
- l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.
La forma societaria delle start-up turismo
Le start-up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) di cui all'art. 2463-bis del codice civile.
In questo caso, se i soci sono persone fisiche che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
Decorrenza
La novità prevista dall'art. 11-bis si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.