Ancora una settimana di tempo per chi ha compiuto almeno 75 anni d'età entro il 31.01.2019 e, insieme al coniuge, ha un reddito complessivo non superiore a 8.000, per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai per la tv posseduta nella casa di residenza. Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, che hanno redditi propri. La legge di stabilità 2019 (L. 145/2018) ha confermato sia l'importo pari a 90 euro, sia l'esonero per gli over 75 a basso reddito, per tutti gli anni dal 2018 in poi.
Canone RAI - Legge di bilancio 2019 |
Confermato importo pari a 90 euro dal 2019 in poi |
Confermato esonero per over 75 con redditi fino a 8.000 euro dal 2019 in poi |
Si ricorda che con il decreto del 16 febbraio 2018 , è stata ampliata la soglia di reddito per usufruire dell'esenzione, passando dai 6.713,98 Euro agli 8.000 Euro. La nuova soglia ha validità dal 2018 in poi.
Per usufruire dell'esenzione è necessario inviare un'apposita dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti. Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne (sempre per la prima volta) a partire dal secondo semestre la scadenza è fissata al 31 luglio 2019, sempre che il compimento del 75° anno d'età avvenga entro il 31 luglio.
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Vanno conteggiati | Non si tiene conto di |
Redditi imponibili, al netto degli oneri deducibili, dichiarati con Mod. Redditi o 730 | Redditi esenti (es. pensioni di guerra o invalidità o rendite Inail) |
Redditi indicati nella CU, nel caso si tratti di soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione | Trattamenti di fine rapporto di lavoro e anticipazioni |
Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi su depositi bancari e sui titoli di Stato) | Reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze |
Retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o da altri enti della Chiesa cattolica | Redditi soggetti a tassazione separata |
Redditi esteri non tassati in Italia |
Periodo
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Rata
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Scadenza
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Euro
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Annuale
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Unica
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31 gennaio
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90,00
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Semestrale
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Prima
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31 gennaio
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45,94
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Seconda
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31 luglio
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45,94
|
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Trimestrale
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Prima
|
31 gennaio
|
23,93
|
Seconda
|
30 aprile
|
23,93
|
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Terza
|
31 luglio
|
23,93
|
|
Quarta
|
31 ottobre
|
23,93
|
I titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell'INPS, intestatari dell’abbonamento RAI, con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro, possono chiedere di addebitare il canone sulla pensione, rateizzando il pagamento in 11 mensilità, senza interessi. La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento del canone RAI. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Coloro che avessero già versato il canone, pur avendo diritto all'esenzione, possono chiederne il rimborso utilizzando l'apposito modello, anch'esso aggiornato con il Provvedimento del 4.4.2018. Con la stessa istanza, inoltre, è possibile chiedere contestualmente anche l'esenzione.
L’istanza di rimborso deve essere presentata con le medesime modalità previste per la dichiarazione sostitutiva.