In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, non possono essere oggetto di assicurazione gli infortuni occorsi ad una studentessa dell’università; né è dovuta, in tale evenienza, l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, non percependo detti alunni alcuna retribuzione alla quale commisurare l'indennità in questione ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 1124/1965, la cui "ratio" è volta a garantire al lavoratore il sostentamento per tutta la durata dell'inabilità.
IL CASO
Una studentessa iscritta alla facoltà di Scienze Forestali ed Ambientali di Firenze, che aveva riportato una inabilità permanente ed una inabilità temporanea in seguito a infortunio, adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'INAIL alla corresponsione di una rendita ed alla indennità per inabilità temporanea.
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'INAIL al pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta.
La Corte di appello pronunziando sull'appello dell'INAIL confermava la decisione. Il giudice osservava che la norma richiamata dall'INAIL al fine dell'esclusione del diritto della studentessa alla indennità per inabilità temporanea e cioè l'art. 127 del d.p.r. 1124/1965 non era applicabile al caso di specie in quanto riferita ai soli dipendenti dello Stato e non anche agli alunni delle scuole o istituti di ogni ordine grado, sia pubblici che privati, la cui tutela assicurativa da parte dell'INAIL era garantita dall'art. 4 n. 5 , d.p.r. cit.. In quanto destinatarii della tutela assicurativa gli alunni, in assenza di deroga esplicita, avevano pertanto diritto anche alla indennità per inabilità temporanea a nulla rilevando la circostanza che gli stessi non sono retribuiti per l'attività svolta.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INAIL, che è stato accolto; in quanto la presente sentenza, rifacendosi a Cass. n. 15939 del 2011 ha chiarito, sia pure con riferimento a fattispecie parzialmente diversa da quella in esame, in relazione alla quale era stata esclusa la medesima sussistenza dei presupposti assicurativi venendo in rilievo un infortunio verificatosi nel corso eventi sportivi non connessi all'attività istituzionalmente svolta dalla scuola, che la indennità giornaliera per inabilità temporanea non è dovuta agli alunni, essendo strettamente connessa alla percezione di una retribuzione.
A tal fine ha richiamato il disposto dell'art. 68 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che stabilisce che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera e sottolineato la coerenza di tale previsione con la finalità specifica della indennità in oggetto diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (Cass. n. 12402 del 2002).
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ORDINANZA N. 13579 DEL 13 GIUGNO 2014