Speciale Pubblicato il 01/07/2014

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Da oggi passa al 26% la tassazione dei redditi di natura finanziaria

di Erario Anna Eleonora

Scatta oggi 1° luglio 2014 l'aumento dal 20% al 26% della tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva



Allo scopo di ottenere risorse finanziarie a copertura della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e per le imprese, il D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 in vigore dallo scorso 24 giugno, ha previsto l'innalzamento del livello di tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, portando l’aliquota di imposta dal 20 al 26%. L'aumento scatta a partire da oggi 1° luglio 2014.

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Ambito di applicazione e decorrenza

La decorrenza delle nuove disposizioni varia a seconda della tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

Deroghe all'aumento della tassazione

L'aumento al 26% della tassazione non si applica ad alcune tipologie di redditi di natura finanziaria "al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento" (come precisato nella Circolare n. 19/E/2014 illustrativa della nuova disciplina).
In particolare, continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% sugli interessi, premi e ogni altro provento derivanti dalle obbligazioni costituite da titoli pubblici italiani ed equiparati, come anche ai redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli.
Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta “white list”, così come per le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Continua, inoltre, a rendersi applicabile l’aliquota nella misura 5% sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 707.
Sono state confermate poi le seguenti misure agevolate disposte sulla base di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea:
Con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, viene aumentata dall’11% all’11,50% la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.


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