Speciale Pubblicato il 23/06/2014

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Unico 2014 Quadro RW - I valori di IVIE e IVAFE

di Staff di Fiscoetasse

Il monitoraggio degli investimenti all'estero dopo i chiarimenti della circolare 10/E 2014 dell'Agenzia delle Entrate



Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è il quadro deputato a monitorare gli investimenti che i contribuenti hanno all’estero.  La disciplina relativa ad esso è stata più volte modificata ed è stata oggetto di numerosi chiarimenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’ultimo chiarimento in materia è avvenuto con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2014, che ha fornito delle delucidazioni sulla compilazione di tale Quadro.
L’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 ha introdotto le ultime modifiche in merito al regime di monitoraggio in dichiarazione dei redditi degli investimenti che i contribuenti possiedono all’estero (introdotto dall' l’art. 4 del D.L. n. 167/1990.)
Seguendo le modifiche apportate da tale normativa, il quadro RW è stato sostituito prevedendo alcune novità e provvedendo all’eliminazione di alcuni obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi.
L’ambito soggettivo della normativa sul monitoraggio degli investimenti all'estero riguarda i seguenti contribuenti, che devono essere residenti in Italia:
L'ambito oggettivo : il valore da indicare nel quadro RW
Il valore da indicare nel quadro consiste nell’esposizione di due valori in concreto:
Tali valori saranno determinati attraverso i criteri validi per l’IVIE e l’IVAFE. Si evidenzia che anche i soggetti che non sono tenuti al pagamento delle imposte patrimoniali ma devono compilare il quadro RW, devono seguire i medesimi criteri di valorizzazione previsti per la disciplina dell’IVIE e l’IVAFE.

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Le basi imponibili IVIE e IVAFE

Base imponibile IVIE
La base imponibile IVIE è, in via generale, il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
In mancanza di tale valore, si deve fare riferimento al valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare del luogo dove è situato l’immobile.
Nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato costruito, si guarda al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
Infine, nel caso in cui l’immobile sia pervenuto tramite donazione o successione, il valore è quello riportato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione fino ad arrivare, in assenza della documentazione, al valore di mercato.
E’ stata prevista una regola di favore per gli immobili situati nei Paesi dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (c.d. SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia). In tali casi, il valore da utilizzare ai fini del calcolo che qui ci occupa, è quello catastale assunto ai fini delle imposte patrimoniali o reddituali. La stessa regola vale anche nel caso in cui l’immobile sia pervenuto per successione o donazione.
Per le attività patrimoniali per le quali non è dovuta l’IVIE e che sono diverse dagli immobili, il contribuente dovrà indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine del periodo di imposta (o di detenzione).
Base imponibile IVAFE
La base imponibile IVAFE è determinata dal valore di mercato al termine dell’anno solare o alla data di cessione delle attività finanziarie, qualora siano cedute durante l’anno.
Qualora le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati, deve essere utilizzato tale valore. Più specificamente, per le azioni, obbligazioni ed altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, occorre assumere il valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Qualora invece in tale data non vi sia stata negoziazione, si dovrà assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Invece, per le azioni, obbligazioni ed altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e per le attività finanziarie quotate escluse dalla negoziazione, si dovrà far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, ancorché rideterminato ufficialmente.
Infine, qualora non sia possibile individuare il valore nominale o il valore di rimborso, si dovrà far riferimento al costo di acquisto.
Per ulteriore approfondimento e esempi di compilazione del quadro RW  in UNICO 2014 scarica la nostra  Circolare del Giorno  della dott.ssa Diana Perez
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La normativa in materia di investimenti all'estero

Riportiamo, per  chi volesse approfondire, tutti i riferimenti normativi sull materia:
ART. 9 LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97;
D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201;
D.L. 31 MAGGIO 2010, N.78;
D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167;
C.M. 14.05.2014, N. 14/E;
PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 18 DICEMBRE 2013;
C.M. 23.12.2013, N. 38/E; RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 6.11.2013, N. 75;
C.M. 9.5.2013, N. 13;
C.M. 3.5.2013, N. 12/E;
C.M. 31.10.2012, N. 41/E;
C.M. 2.7.2012, N. 28/E;
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 31.05.2011, N. 61;
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 18.02.2011, N. 15;
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 30.12.2010, N. 142;
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 30.12.2010, N. 141;
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 10.12.2013, N. 128; C.M. 13.9.2010, N. 45/E;
C.M. 12.3.2010, N. 11/E;
QUADRO RW MOD. UNICO PF 2014;
ISTRUZIONI QUADRO RW, MOD. UNICO 2014 PF.


TAG: IVIE - IVAFE Redditi esteri 2023