Il D.p.c.m. di cui si attende l'ufficializzazione prevede la proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti da Unico/Irap:
-al 7.7.2014;
-al 20.08.2014 con la maggiorazione dello 0,4%;
unicamente per i soggetti interessati dagli studi di settore.
Per una conferma ufficiale è comunque necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del D.p.c.m in Gazzetta Ufficiale.
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Soggetti interessati dalla proroga
- le persone fisiche (imprenditori e lavoratori autonomi) che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo per la quale è stato elaborato il relativo studio di settore;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche a condizione che:
- esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello studio a causa di ricavi/ compensi superiori a € 5.164.569. Non possono invece fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2013 superiori a € 5.164.569, ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore;
- siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP 2014, entro il 16.6.2014;
- i titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore;
- i contribuenti minimi (come specificato l'anno scorso con il comunicato stampa del Mef del 13.06.2014, in occasione della proroga dei versamenti da Unico).
Ai fini della proroga, non assume rilevanza l’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore. Pertanto rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano:
- cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro;
- cause di inapplicabilità degli studi stessi.
In tal senso si è espressa sia l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/E, sia il Mef con il Comunicato stampa n. 94 del 13.06.2013.
Versamenti "prorogati"
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dal mod. UNICO /IRAP 2014 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 16.6.2014.
Pertanto, oltre al saldo 2013 e all’acconto 2014 di IRPEF, IRES e IRAP si ritengono differiti anche i versamenti relativi a:
- addizionali IRPEF;
- saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali;
- imposta sostitutiva del regime delle nuove iniziative;
- cedolare secca sugli affitti,
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata,
- IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
- diritto CCIAA 2014, dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161.