Con la Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti da Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati e datori di lavoro, che si stanno occupando dell’assistenza fiscale per il 730/2014.
In particolare, il documento di prassi si focalizza sulle ultime novità introdotte, quali:
- la possibilità di presentare il modello 730 anche per coloro che sono privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio;
- il controllo preventivo previsto per i rimborsi di importo superiore a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia;
- la possibilità di utilizzare il credito che emerge dal 730 in compensazione di tutte le somme da versare con il modello F24.
C'è tempo ancora fino a lunedì 16 giugno per presentare la dichiarazione 730/2014 al CAF o professionista abilitato, come da proroga stabilita dal D.p.c.m. 03.06.2014.
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Assenza di sostituto d'imposta
A partire da quest'anno, come stabilito dall'art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, hanno perso il lavoro).
Come precisato nella Risoluzione n. 57/E/2014, a titolo esemplificativo, possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio i contribuenti:
- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.
Se si è privi di sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio, il modello 730 va presentato ad un Caf - dipendenti o ad un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che:
- è possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, a patto che se nel modello relativo al primo dichiarante sia indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente;
- è possibile presentare il “730 integrativo” anche in assenza di sostituto d’imposta.
Controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro
In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 586, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), per evitare l'erogazione di indebiti rimborsi da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, i rimborsi di importo superiore a € 4.000 subiranno dei controlli preventivi, anche documentali, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se dal controllo l'importo risulta comunque spettante, il rimborso è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Nella Risoluzione n. 57/E/2014 e anche nel recente comunicato stampa del 10 giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il controllo preventivo non scatta su tutti i rimborsi di importo superiore a € 4.000, ma scatta solo se il rimborso di importo superiore a € 4.000 è determinato anche da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Questo significa che i rimborsi superiori ai € 4.000 derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, subiranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente. Altrimenti, saranno rimborsati con le retribuzioni (buste paga o cedolini di pensione) nei tempi ordinari dal sostituto d’imposta.
Secondo quanto affermato nel comunicato stampa, nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità 2014.
L’erogazione del rimborso è effettuata al netto del secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca.
Compensazione del credito Irpef con altre imposte
Quest’anno il modello 730/2014 consente la compensazione dell’eventuale credito Irpef non solo con il versamento dell’Imu dovuta per il 2014, ma anche con tutte le altre imposte che possono essere pagate con il modello F24.
A tal fine, sarà necessario compilare il quadro I, indicando nella casella 1 la parte del credito che si intende utilizzare a tale scopo.
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; in caso contrario (credito inferiore), la somma potrà essere utilizzata in compensazione, ma sarà necessario versare la differenza.
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2, se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero credito che risulta dalla dichiarazione.