Non manca molto alla scadenza dell'acconto dell'IMU e della TASI per il 2019, ma prima di procedere al calcolo occorre avere le idee chiare se e per quali immobili è necessario versare. Se è vero infatti che si applicano le aliquote dell'anno scorso, non è detto che l'importo da versare sia lo stesso di un anno fa. Bisogna infatti tener conto delle eventuali variazioni avvenute nel 2019 (come quelle relative alle destinazioni d'uso). Ecco una sintesi per non perdersi.
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Imu e Tasi 2019, abitazione principale
L'IMU e la TASI sull'abitazione principale si applica solo alle abitazioni di lusso. Pertanto, per individuare quali abitazioni principali sono soggette o meno all'imposta, occorre ricordare che:
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è abitazione di lusso quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. In questo caso, se si tratta di abitazione principale, si applica l'IMU e la detrazione di 200 Euro, che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta. Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU);
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l'abitazione non di lusso è quella con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e se è abitazione principale è esente IMU. Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale non gode delle agevolazioni legate all'abitazione principale).
Si ricorda che è abitazione principale l'immobile in cui il possessore dimora e risiede anagraficamente con il suo nucleo familiare.
Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Quindi nel caso di due pertinenze, entrambe di categoria C/6, ad esempio, solo una potrà essere assimilata all'abitazione principale.
Imu e Tasi 2019, immobili assimilati ad abitazione principale
Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU e la TASI. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):
Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune
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unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata
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Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge
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1
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unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
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2
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fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
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3
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casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
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4
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unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
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in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
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dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
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del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
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appartenente alla carriera prefettizia;
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
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5
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La sola unità immobiliare:
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posseduta da cittadini italiani:
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non residenti in Italia;
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iscritti all'AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza; posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
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Imu e Tasi 2019, esenzioni e riduzioni
L'esenzione IMU e TASI non sempre è prevista sugli stessi immobili indichiamo di seguito gli immobili esenti da IMU specificando quando l'esenzione non si estende alla TASI:
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fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93) - per la TASI verificare la delibera del Comune di riferimento, puo' infatti essere prevista la Tasi fino ad un'aliquota massima dell'1 per mille;
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immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati; possono invece essere soggetti al pagamento della TASI, consultare la delibera del comune di riferimento.
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immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
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assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
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dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
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fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
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del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
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del 2012 dell'Emilia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2019);
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del 2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020);
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nell’isola di Ischia del 2017 (l’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21.08.2017, fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque fino al 2019), art. 2 comma 5-ter DL n° 148/2017
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i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, compresi anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:
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proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
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iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.
Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione
Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
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i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993.
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i terreni:
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a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
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ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).
Ricordiamo che i terreni agricoli sono sempre esenti da TASI.
RIDUZIONI
Riduzioni dell'aliquota IMU pari al 25% è prevista per i fabbricati dati in locazione con canoni concordati.
Imu e Tasi 2019, base imponibile
Una volta verificato che deve essere versata l'Imu o la Tasi occorre calcolare l'importo da versare, che sarà dato dalla base imponibile moltiplicata per l'aliquota (e poi diviso a metà, consideranto che si versa l'acconto).
La base imponibile IMUe TASI si calcolano assumendo come valore dell’immobile la rendita catastale risultante all’inizio del periodo, rivalutata del 5%, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori:
Categoria catastale
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Moltiplicatore
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Gruppo A (escluso A/10)
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160
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categorie C/2, C/6 e C/7
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Gruppo B
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140
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Categorie C/3, C/4 e C/5
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Categorie A/10 e D/5
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80
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Gruppo D (escluso D/5)
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65
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Categoria C/1
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55
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La base imponibile è ridotta al 50% per:
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gli immobili di interesse storico artistico;
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i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
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per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato, e che il comodante:
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possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
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risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Per fruire dell'agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti (per il 2019 entro il 30.06.2020).
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la riduzione del 25% dell'aliquota Imu deliberata dal Comune, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 431/98.
Dal 2016 per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (gruppi catastali D ed E) la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che tenga conto del suolo, delle costruzioni e anche delle impiantistiche strutturalmente connesse, esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine i soggetti interessati devono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA).
Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM -per il 2019 il Dm è quello del 6.05.2019.
Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.
Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.
Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2019.
Ai fini del calcolo della base imponibile occorre ricordare che l'Imu è dovuta per l'anno stesso in cui si effettua il pagamento, con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (non si considera, invece, il mese in cui il possesso si è protratto per meno di 15 giorni).
Imu e Tasi 2019, versamento
L’IMU e la TASI devono essere versati generalmente in due rate di pari importo (50%):
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la prima (di acconto) entro il 16.6 (nel 2019 17/6);
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la seconda (a saldo) entro il 16.12;
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oppure in un'unica soluzione entro il 16.6 (tale versamento non può tuttavia considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare variazioni IMU per l’anno in corso fino ad ottobre, con il rischio quindi di dover poi effettuare un conguaglio più alto a dicembre).
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, come quest' anno, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L'acconto, entro il prossimo 17 giugno, deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, risultanti dal Regolamento comunale pubblicato sul sito internet del Mef.
Ai fini dell'acconto si deve tuttavia tener conto di eventuali variazioni, come ad esempio la modifica dell'utilizzo dell'immobile (2018 per esempio "a disposizione" e 2019 "abitazione principale").
Il versamento è effettuato con il mod. F24 o in alternativa con il mod. F24 semplificato per i non titolari di partita Iva.
Per le modalità di versamento e i Codici Tributo da utilizzare clicca qui
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:
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per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
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per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
per ciascun rigo del Modello F24.
I Comuni possono stabilire delle soglie minime entro le quali non si puo' pagare l'Imu e la Tasi.
In alternativa è possibile effettuare il versamento IMU con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni e la TASI con il c/c "1017381649" valido per tutti i Comuni..
Articolo aggiornato il 14 maggio 2019