Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014, San Marino è stata espulsa dalla lista dei Paesi black list1. Pertanto, per le operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list.
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Comunicazione black list
La novità sull'esclusione di San Marino dall'elenco black list ha conseguenze dirette sull'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione di importo superiore a 500 Euro, effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.
Infatti, come anticipato nella premessa, per effetto del decreto del 12.02.2014 non sarà più necessario ricomprendere le operazioni nella comunicazione le operazioni poste in essere con operatori economici di San Marino.
Poiché il decreto è entrato in vigore il 24.02.2014 (quindi in relazione alle operazioni effettuate dal 24.02.2014), salvo diversa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa al mese di gennaio va comunque inviata entro il 28.2.2014.
Altre conseguenze dovute all'eliminazione dalla black list
L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list comporta che i costi sostenuti con operatori di San Marino non devono essere più indicati separatamente in Unico. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 110, comma 10, TUIR, i costi riferiti ad operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata sono indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti, e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.
L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha invece alcuna influenza sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese, il cui obbligo pertanto resta.
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