Siamo ormai alla metà di maggio ed i sostituti d'imposta ed i consulenti del lavoro sono alle prese con i conteggi del bonus Irpef da erogare ai lavoratori dipendenti a partire dalla busta paga di maggio.
Si tratta del credito riconosciuto dall'art. 1 del "Decreto Renzi" (D.L. n. 66/2014) pari, per il 2014, a 640 euro (80 euro mensili) ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che abbiano un reddito complessivo 2014 superiore a € 8.000 e fino a € 24.000; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Ora, con un nuovo documento di prassi, la Circolare n. 9/E pubblicata il 14 maggio 2014, le Entrate hanno fornito ulteriori importanti precisazioni in vista dell'erogazione del bonus.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Bonus automatico anche per indennità di disoccupazione, mobilità e Cig
Uno dei più importanti chiarimenti contenuti nel nuovo documento di prassi è la spettanza "automatica" del bonus Irpef anche ai lavoratori che percepiscono somme a titolo di prestazioni a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Tali somme, infatti, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendente in quanto si tratta di proventi comunque conseguiti in sostituzione di tale tipo di reddito.
La misura del credito va calcolata in base alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Sarà l'ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, a determinare automaticamente la spettanza del bonus ed il relativo importo sulla base dei dati in suo possesso.
Lavoratori deceduti
Il bonus in parola spetta anche agli eredi dei lavoratori deceduti nel 2014, in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata dagli eredi, secondo le modalità che verranno specificate nelle istruzioni al modello dichiarativo (730/2015).
Premio di produttività fuori dal calcolo del reddito
Un'altra importante precisazione, che era attesa dagli operatori, riguarda la rilevanza delle somme percepite a titolo di premio di produttività ai fini del calcolo del limite di reddito complessivo di 26.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che tali somme non concorrono al calcolo del limite di 26.000 euro ai fini dell'erogazione del bonus Irpef, in quanto esse sono assoggettate non all'Irpef, ma ad un'imposta sostitutiva del 10%. Nel 2014, la "retribuzione di produttività" individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi e questa cifra non contribuisce, quindi, al raggiungimento della soglia di 26.000 euro di reddito complessivo.
Allo stesso tempo, però, a vantaggio del lavoratore, le stesse somme assoggettate ad imposta sostitutiva vengono sommate ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Cedolare secca nei redditi per il bonus Irpef
Nel calcolo del reddito complessivo ai fini dell'erogazione del bonus Irpef devono essere conteggiati anche i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.
Recupero del bonus in compensazione senza il limite di 700.000 euro
I sostituti d'imposta potranno recuperare in compensazione il bonus Irpef utilizzando fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati.
Ora, la Circolare n. 9/E/2014 precisa che tale recupero mediante compensazione non è soggetto al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 34 della Legge n. 388/2000.