Il contratto di appalto è disciplinato dall’art. 1655 del c.c. è un particolare tipo di contratto stipulato tra un primo soggetto appaltante che richiede l’esecuzione di un’opera/servizio in capo ad altro soggetto appaltatore utilizzando propri mezzi e assumendosi totalmente il rischio d’impresa.
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Contratto di appalto: premessa
Di conseguenza, abbiamo:
- Appaltante: chi cede in appalto la realizzazione di un servizio (committente);
- Appaltatore: colui che, nell’esercizio d’impresa, esegue l’opera o il servizio dietro corrispettivo in denaro organizzando i propri mezzi e assumendosi il rischio d’impresa.
Parimenti a quanto accade per la somministrazione, nell’appalto si riscontra un rapporto tra 3 soggetti regolamentati da due contratti:
- Rapporto Appaltante/Appaltatore = Contratto Commerciale
- Rapporto Appaltatore/Lavoratore = Contratto di Lavoro.
A differenza che nella somministrazione, il potere direttivo su lavoratore viene esercitato direttamente da colui che svolge il servizio (Appaltatore); altrimenti si configurerebbe illegittimo appalto di manodopera nel caso in cui il potere direttivo fosse esercitato dall’Appaltante in quanto per poter essere lecito dovrebbe essere sorretto da contratto di somministrazione.