Nella sentenza del 23 Aprile 2014 n. 9132 la Corte di Cassazione afferma che nel caso di società in perdita sistematica i finanziamenti erogati dai soci senza interessi possono sottendere una operazione elusiva avente come unico scopo quello di dissimulare la distribuzione dei dividendi/utili ai soci. In questi casi spetta al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni economiche alternative e concorrenti che hanno mosso tali scelte aziendali; sempre che l’Amministrazione Finanziaria, in prima battuta, abbia individuato gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’operazione elusiva in quanto volta meramente al conseguimento di un risparmio d’imposta.
IL CASO
Il contenzioso origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria, insospettita dai finanziamenti a fondo perduto ricevuti con sistematicità da una SRL, contestava alla stessa e ai suoi soci, amministratori di fatto, l’omesso versamento delle ritenute d’acconto sui dividenti ex artt. 56 D.p.r. 917/86 e 27 D.p.r. 600/1973 distribuiti nell’anno di riferimento.
La C.T.R Lazio con sentenza n.36/01/09, nel riformare la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della società e dei soci argomentando sull’effettività del finanziamento e conseguentemente sulla natura non elusiva dell’operazione. I giudici di appello ritenevano che il finanziamento erogato dai soci fosse effettivo, in quanto gli stessi avevano realizzato, nel biennio 1993/1994 un’ingente liquidità, conseguente alla vendita di quote sociali.
L’Ufficio impugnava la decisione d’appello affidando il ricorso per cassazione ad un unico motivo: il vizio di motivazione, non avendo i giudici spiegato come fosse possibile affermare ed escludere in toto la dissimulazione di utili ai soci come restituzione di finanziamenti infruttiferi. Difatti gli organi verificatori avevano accertato che i finanziamenti infruttiferi dei soci, oltre a integrare una palese condotta sistematicamente antieconomica (di finanziamento a fondo perduto di una società formalmente senza utili), non potevano spiegarsi alla luce delle dichiarate disponibilità patrimoniali dei soci stessi. Inoltre, si era accertato, nelle casse della società e dei soci, il versamento di ricavi non dichiarati di altre società, tutte facenti capo allo stesso imprenditore; queste le argomentazioni del Fisco.
IL COMMENTO
- Il PROBLEMA DELLA CONDOTTA ANTIECONOMICA IN IPOTESI DI ATTIVITA’ D’IMPRESA CARATTERIZZATA DA REITERATE PERDITE DI ESERCIZIO O REDDITI IRRISORI
- LA PRASSI AMMINISTRATIVA: LA PERDITA FISCALE COME INDICATORE DI RISCHIO
- LA SENTENZA ANNOTATA
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Finanziamenti infruttiferi: rischio elusione se non è provata la ragione economica - Sent. Cass. n. 9132/2014