Con Decreto interministeriale del 25.03.2016, sono state stabilite le regole attuative dell'agevolazione per il 2016.
In particolare, l’agevolazione spetta per le somme erogate in denaro:
Ad esse si applica un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite massimo di importo agevolabile pari a € 2.000 (o € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
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Il D.M. 25.03.2016 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per "premi di risultato" si intendono "le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".
I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere:
il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Per contratti collettivi di lavoro, in esecuzione dei quali le somme e i valori devono essere erogati per fruire dell'agevolazione, si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, cioè i "contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".
Il D.M. 25.03.2016 ha stabilito che per "somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa", anch'esse oggetto dell'agevolazione, si devono intendere gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 del codice civile, cioè gli "utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, ... gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato."
Agli utili distribuiti si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 95 del TUIR, e cioè le partecipazioni agli utili sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Ciò significa che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% si applica, sussistendo le altre condizioni, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, l'imposta sostitutiva del 10% si applica su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000, elevato a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Il decreto stabilisce che l'incremento del limite a € 2.500 lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Non costituiscono, invece, strumenti e modalità utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.