Dal prossimo 6 giugno 2014, nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza (L. n.244/2007) sarà obbligatorio per tutti i fornitori emettere le fatture in formato elettronico. A seguito del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (cd. decreto Renzi) l'obbligo nei confronti di tutte le altre Amministrazioni pubbliche statali e locali invece è stato anticipato dal 6 giugno 2015 al 31 marzo 2015.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con la
recente circolare n.1/2014 del 31 marzo 2014 per chiarire alcuni punti sugli adempimenti correlati alla fatturazione elettronica nei confronti delle PA. La circolare nello specifico tratta i sequenti argomenti:
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il termine per gli uffici pubblici per il caricamento delle proprie anagrafiche nel sistema IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni)
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il momento di emissione della fattura elettronica;
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il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
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il trattamento dei casi in cui è impossibile il recapito della fattura elettronica all’amministrazione.
Vediamo in particolare gli aspetti che riguardano le imprese fornitrici della pubblica amministrazione.
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La fatturazione elettronica verso gli enti pubblici
Come noto, la fattura elettronica consiste in un documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.
Una volta predisposta e nominata dal fornitore secondo le modalità definiti dal decreto n. 55/2013 , essa va inviata all' SDI, il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle entrate in collaborazione con SOGEI , attraverso i canali previsti: web, web service, SpCoop, Ftp, Pec. Essi si differenziano tra l'altro per la dimensione dei file inviabili (5 mega per la il web, trenta per la PEC, volumi maggiori con il Sistema FTP)
L'accreditamento per tale invio va effettuato sul sito ufficiale
www.fatturapa.gov.it, nel quale è anche possibile monitorare la situazione delle fatture inviate.
Il Sistema effettua una serie di controlli tecnici prima di inoltrarlo all'ufficio competente, verificando anche che tale ufficio sia registrato dell' Indice delle Pubbliche amministrazioni ( l'obbligo per gli uffici decorreva già da tre mesi precedenti la data del 6 giugno 2014.)
Il recente Decreto Renzi con l’art. 25 del recente DL 66/2014 ha stabilito che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare anche:
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il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
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il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.
e che , in mancanza di detti codici, la PA non può effettuare il pagamento della fattura.
La ricezione da parte del SDI viene attestata al fornitore attraverso l'invio di una ricevuta che può avere un valore diverso in funzione dell' esito dell'inoltro all'ufficio interessato:
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notifica di avvenuta consegna
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notifica di mancata consegna.
Entrambe sono comunque valide per attestare l'emissione della fattura da parte del fornitore. In caso di motivazioni tecniche per il mancato inoltro è il sistema che si fa carico di segnalare all'impresa la necessità di modificare il codice identificativo dell'ufficio oppure richiederà di inviare la fattura con altre modalità.
Vi è di fatto un periodo di transizione di tre mesi per le procedure di invio, verifica e pagamento delle fatture cartacee emesse prima del 6 giugno 2014 , ossia fino al 6 settembre 2014, nel quale le amministrazioni interessate dall'obbligo sono tenute a procedere con i pagamenti mentre i fornitori non possono più emettere fatture cartacee.
Per le fatture cartacee che non fossero ancora state pagate entro questo termine, le amministrazioni sono tenute comunque a concludere il procedimento, anche ricordando che il DLgs 231/2002 fissa in 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture, con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura, trascorsi i quali sono dovuti al creditore gli interessi moratori sull'importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora.