Dal prossimo 15 maggio 2018, gli interessi moratori dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno al 3.01% annuo. Continua così a ridursi il saggio annuale, che era passato dal saggio del 4.13% del 2016, al saggio del 3.50% nel 2017.
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Interessi moratori cartelle di pagamento 2018: come calcolarli
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella.
Gli interessi di mora vanno calcolati “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento".
La formula per il calcolo è la seguente:
imposte dovute x n° giorni di ritardo x tasso di interesse di mora
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Interessi moratori cartelle di pagamento 2018: tasso in vigore
Attualmente, è in vigore il tasso del 3.50% in ragione annuale stabilito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4.04.2017.
Considerato che l'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2017.
Al fine di ottemperare al dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 15 maggio 2018, al 3,01 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
INTERESSI DI MORA
RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
(art. 30, D.P.R. n. 602/1973)
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Fino al 14.05.2018
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Dal 15.05.2018
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3,50%
(su base annua)
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3,01%
(su base annua)
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