Di seguito viene data ampia delucidazione dei 3 aspetti.
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Il procedimento in sintesi della proposta di concordato
La proposta di concordato presentata deve essere corredata da una serie di documenti (4)
Il tribunale, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata, come pure la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 160 l.f., può alternativamente:
Nella circostanza di accoglimento, il tribunale provvede a:
In tale circostanza, il commissario giudiziale, tra le altre cose, convoca i creditori, portando alla loro attenzione, unitamente alla data della convocazione, pure una sintesi delle proposte del debitore concordatario.
Quindi, alla presenza del giudice delegato, i creditori convocati e riuniti possono approvare o meno la proposta concordataria.
L'approvazione avviene solo con la maggioranza dei voti rappresentanti, a loro volta, la maggioranza dei crediti ammessi (verificata nel maggior numero delle eventuali classi di creditori).
Il giudice delegato, quindi, rimette gli atti al tribunale, il quale provvede al giudizio di omologazione (con accoglimento o rigetto) entro 6 mesi dalla data di deposito del ricorso (prorogabile per ulteriori 60 giorni). La conseguenza del rigetto, accertati i presupposti, è il fallimento.
Ma la finalità del legislatore di consentire gli effetti protettivi in commento (in particolare il blocco dell'esecuzione) prima della presentazione della proposta, del piano di concordato e della documentazione relativa, aumentando in tal maniera i tempi a disposizione del debitore per elaborare tutto ciò e riorganizzarsi, ha sortito come effetto un iniziale abuso dell'istituto in commento. Abusi riconducibili, in particolare, a condotte pregiudizievoli delle regioni creditorie da parte del debitore, grazie alle garanzie concesse sul patrimonio di quest'ultimo, proprie dell'istituto in commento (frode, occultamento dell'attivo, omissione nell'evidenziare taluni crediti, altro).
Per correggere tale pratica, il Decreto del Fare ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina, in particolare dei maggiori oneri informativi, a beneficio di creditori e tribunale, a carico dell'imprenditore che presenta l'istanza di concordato con riserva. Più specificatamente:
D'altro canto, con riferimento alle procedure concordatarie successive all'11 settembre 2012, si è ottenuta una compiuta ed espressa disciplina in materia in seguito all'entrata in vigore del decreto in parola, con la quale sono stati introdotti gli artt. 169 bis e 186 bis (6) l.f..
In particolare, circa i contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso, l'art. 169 bis stabilisce la possibilità per il debitore di chiedere al tribunale, od al giudice delegato:
E' opportuno sottolineare, altresì, che, per procedere in tal senso, necessariamente devono essere forniti al tribunale, od al giudice delegato, tutti gli elementi di fatto e di diritto affinché essi possano apprezzare l'utilità della sospensione, o dello scioglimento, rispetto a quanto contenuto nella proposta di concordato ( cfr. Tribunale di Udine, decreto del 25 settembre 2013).
Inoltre, la recente giurisprudenza ( cfr. Tribunale di Vercelli, decreto del 20 settembre 2013) ha evidenziato come detta possibilità per il debitore concordatario possa applicarsi anche nei casi di concordato in bianco, in mancanza di espressa esclusione di quest'ultimo operata dall'articolo in commento.
L'art. 186 bis , invece, stabilisce che nei casi dei c.d. concordati con continuità aziendale (in occasione dei quali il piano previsto dall'imprenditore prevede alternativamente la prosecuzione dell'attività d'impresa, la cessione od il conferimento dell'azienda in esercizio), con il deposito del ricorso, i contratti in corso di esecuzione non si risolvono, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 169 bis .
Peraltro, l'art. 186 bis , stabilendo l'inefficacia dei patti contrari a ciò, altresì sancisce l'impossibilità del contraente in bonis di risolvere il contratto in ragione dell'ammissione del debitore alla procedura concordataria.
Ma la disciplina di cui agli artt. 169 bis e 186 bis l.f. è applicabile anche qualora l'oggetto della domanda di sospensione o scioglimento del debitore attenga i contratti di finanziamento bancario?
La recente giurisprudenza maggioritaria sostiene l'esclusione della disciplina in commento nel caso di finanziamenti bancari.
In particolare, nella circostanza di un contratto di mutuo, il quale è adempiuto dal mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo (avendo eseguito la propria obbligazione con la mera consegna della provvista di denaro), la pendenza del contratto non sussiste, in quanto l'unica parte inadempiente è il mutuatario (debitore) e dunque non vi è inadempimento di entrambe le parti.
Peraltro, l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario è un debito pecuniario e, come tale, viene disciplinato dall'art. 55 l.f. (8) (cfr. Tribunale di Monza, decreto del 26 gennaio 2013, Tribunale di Vercelli, decreto del 20 settembre 2013).
Quindi, per tali ragioni, non risulta possibile che il mutuatario, all'avvio della procedura concordataria, chieda la sospensione o lo scioglimento dei contratti di mutuo, mancando appunto la circostanza di inadempimento di mutuante e mutuatario, condizione necessaria per parlarsi di contratto pendente.
Al contrario, nel caso di mutuo di scopo (rispetto al quale viene erogata la provvista di denaro con l'obbligo per il mutuatario di utilizzare la medesima per una determinata finalità, come una costruzione edilizia o un'attività produttiva, per esempio) l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 169 bis e 186 bis l.f. trova fondamento.
Tali tipologie di mutuo, infatti, si perfezionano con il consenso della parti (non con la consegna del denaro da parte del mutuante come nel contratto di mutuo in generale), dove il mutuante eroga la somma ed il mutuatario si obbliga a corrispondere gli interessi al primo, realizzando al contempo l'obiettivo cui la provvista fornita è finalizzata ( cfr. giurisprudenza di legittimità). (9)
Si pensi, per esempio, al mutuo S.A.L. (stato avanzamento lavori), dove la provvista dal mutuante viene erogata per una parte al momento della richiesta del finanziamento e le successive a seguire, durante le fasi di realizzazione previste dal progetto oggetto di finanziamento.
In tal caso, applicandosi la disciplina in commento, nel corso della procedura concordataria il mutuo s.a.l. prosegue normalmente, salvo che il debitore non chieda al giudice delegato la sospensione o lo scioglimento.
Si evidenzia altresì che, qualora l'istituto di credito volesse risolvere il contratto di mutuo di scopo in ipotesi di concordato in continuità (non erogando le restanti tranches di denaro previste), non vi sarebbe possibilità in tal senso se il mutuatario dimostra di aver adempiuto quanto richiesto per poter ottenere il finanziamento.
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(1) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
(2) Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(3) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(4)Cfr. art. 161 l.f..
(5) Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 si applica ai concordati preventivi successivi all'11 settembre 2012.
(6) Articoli aggiunti dall'art. 33, comma 1, lettere d) e g), d.l. 22 giugno 2012, n. 83.
(7) In entrambi i casi, il contraente in bonis avrà diritto ad un indennizzo, soddisfatto come credito anteriore al concordato.
(8) Il richiamo all'art. 55 l.f. è operato dall'art. 169 l.f..
(9) Cassazione 15 giugno 1994, n. 5805, Cassazione 21 luglio 1998, n. 7116, Cassazione 10 giugno 1981, n. 3752, Cassazione 11 gennaio 2001, n. 317.