Speciale Pubblicato il 11/04/2014

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Le detrazioni per le spese di istruzione

Detraibili le spese di frequenza ed esami per gli istituti pubblici. Niente detrazioni per le scuole private. I "contributi volontari" sono agevolabili ma non come spese di istruzione




 
La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir, riconosce  il diritto alla detrazione  per il  19% delle spese di  istruzione.
Tra queste sono  specificamente elencate quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane pubbliche .  In caso di strutture private o estere , la detrazione  è comunque ammessa  solo in misura non superiore a quella stabilita per le tasse degli istituti statali. 
Per quanto riguarda le scuole di grado inferiore   materne elementari, secondarie di primo grado , poichè è previsto l’obbligo scolastico, attualmente fino ai 16 anni , non c’è alcun importo da pagare come spesa di frequenza dalla scuola primaria  fino primi tre anni delle superiori. e quindi niente da detrarre in questo senso;  Il che significa che qualunque tipo di versamento richieda la scuola pubblica al momento dell’iscrizione (ad. es. i cd. "contributi volontari") , non è una spesa detraibile come spesa di istruzione, ma lo è come erogazione liberale, come vedremo meglio più avanti .
A partire dal quarto anno delle superiori, ossia dal termine dell’obbligo scolastico, si pagano invece le tasse per la frequenza e poi per l’esame di maturità. Attualmente la tassa  di frequenza dovuta allo Stato è pari a circa 15 euro  ( i ragazzi che hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti sono esonerati da questo pagamento).  Meno di 30 euro  invece  la tassa per sostenere  l’esame di maturità e quella di diploma nei licei.
Gli importi  appena indicati sono anche  quelli di riferimento anche per chi sceglie le scuole private,dato che la detrazione è ammessa solo per un importo pari a quello richiesto per le scuole pubbliche.

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Scuole private

Nessuna detrazione a qualunque titolo è ammessa per le rette e per tutte le altre somme richieste relativamente all’iscrizione e alla frequenza nelle scuole private.
Allo stesso modo non è ammesso nessuno sconto fiscale per i corsi di lingua, sia in Italia che all’estero, come pure per le spese per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti.
Nessuna detrazione, è prevista per i corsi di formazione professionale offerti da istituti  privati e accessibili da chi ha solo il diploma di terza media, o di scuola superiore. Qualunque sia il tipo di corso seguito in questo caso, infatti, le spese di iscrizione e frequenza  non danno diritto alla detrazione del 19% per spese scolastiche, perché anche la
formazione professionale è gratuita quando si scelgono gli istituti pubblici.

Contributi agli istituti scolastici

Le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, danno diritto all’agevolazione fiscale. Questo  tipo di versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali detraibili.
 
La legge stabilisce  infatti che le “erogazioni liberali” che danno diritto alla detrazione sono quelle “a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro  appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a:
- innovazione tecnologica;
- edilizia scolastica;
- ampliamento dell’offerta formativa”.
Edilizia a parte, si tratta proprio delle voci di spesa che vengono utilizzate dagli istituti per giustificare il pagamento dei contributi volontari di inizio d’anno. Non rientrano, invece, nelle voci elencate dalla legge, quelle relative al rimborso delle gite scolastiche in quanto si tratta di pagamento di spese di vitto e alloggio. Lo stesso per il rimborso di biglietti di cinema e musei, ossia fondi che non sono destinati alla scuola in quanto  tale, ma appunto, al pagamento di un biglietto d’ingresso.
Tra questi sono compresi anche quelli eventualmente versati alle scuole  materne e alla scuola primaria. Le norme, infatti, riconoscono l’agevolazione ai versamenti  in favore genericamente di tutti gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche le scuole materne fanno parte del sistema di istruzione .
A partire dal 2013, poi, la possibilità di godere delle detrazioni è riconosciuta anche alle donazioni in favore degli istituti di formazione nel campo della musica e delle arti. Rientrano nella  lista, infatti, i versamenti a favore di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
Detraibili infine ovviamente anche quelli in favore delle università e per l’innovazione universitaria.
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TAG: Oneri deducibili e Detraibili