Speciale Pubblicato il 25/02/2018

Tempo di lettura: 3 minuti

IMU immobili strumentali: deducibile al 20% nella dichiarazione dei redditi 2018

di Redazione Fisco e Tasse

Dichiarazione dei redditi 2018: è possibile dedurre l'IMU, l'IMI e l'IMIS pagate nel 2017 per gli immobili strumentali



A partire da UNICO 2014 l'IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale. A stabilirlo era stata la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), la quale aveva previsto che:
In questo approfondimento vediamo i soggetti giuridici che hanno diritto alla deducibilità di questa imposta, quali sono le condizioni per soddisfare il requisito della strumentalità richiesto dalla norma ed il trattamento applicato alle imposte IMI e IMIS previste rispettivamente dalle provincie autonome di Bolzano e Trento.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Deducibilità IMU immobili strumentali Redditi 2018: soggetti interessati

La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, pertanto:

Deducibilità IMU nella dichiarazione dei redditi 2018: la "strumentalità"

Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali. Assume, quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
Si precisa che:
La deducibilità dell'IMU non vale per:

Deducibilità IMU nella dichiarazione dei redditi 2018

Ai fini della deducibilità nella dichiarazione dei redditi è necessario indicare il 20% dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2017) nel seguente modo:
  • Imprese in contabilità ordinaria: Rigo RF 55 codice 38
  • Imprese in contabilità semplificata: Rigo RG 22 codice 23
  • Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professione: Rigo RE 19

L'intero importo dell'imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) dovrà essere ripresa nella misura indicata nel conto economico tra le imposte indeducibili, per le imprese in contabilità ordinaria nel rigo RF16. 

Come chiarito dalla Circolare 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l'anno di pagamento dell'imposta (deduzione in UNICO 2018 dell'IMU pagata nel 2017, anche se non di competenza 2017), ma non è comunque possibile portare in deduzione l'IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l'IMU.

IMI e IMIS nelle dichiarazioni dei redditi 2018

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all'art. 1, comma 508, ha stabilito che la deducibilità del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali si applica anche:
  • alla c.d. "IMI", l'Imposta municipale immobiliare" stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
  • alla cd "IMIS" l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Come poi stabilito dall'art. 1, comma 9-quater, del D.L. n. 4/2015 la deducibilità dell'IMI (e per assimilazione dell'IMIS) si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014".
Il 20% delle imposte versate nel 2017 deve essere indicato negli stessi righi e con gli stessi codici indicati sopra per l'IMU.


TAG: IMU 2024