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Nel Frontespizio del nuovo modello IVA TR, la casella "Rettifica utilizzo credito", prevista nel precedente modello per permettere la possibilità di variare la scelta della modalità di utilizzo del credito IVA, come consentito dalla recente Risoluzione n. 99/E dell'11.11.2014, è stata ridenominata "Modifica istanza precedente". In tal modo, si sono voluti recepire i chiarimenti forniti con la Circolare n. 35/E/2015, la quale, dopo aver richiamato quanto precisato nella Risoluzione n. 99/E/2014, ha affermato che, "con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione”, possono essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo:
non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello IVA TR tempestivamente presentato.
Nel quadro TA, devono essere ora indicate "le operazioni imponibili, suddivise secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l’esigibilità dell’imposta (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti)." Devono essere, perciò, indicate anche le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2016 per le quali si applicano le seguenti nuove percentuali di compensazione:
Prodotti agricoli Tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 |
Percentuale di compensazione |
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Vecchia |
Nuova |
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8,80% |
10% a regime dal 2016 |
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7,00% |
7,65% per il 2016 |
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7,30% |
7,95% per il 2016 |
Nel quadro TD, rigo TD9, riservato alla richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, è stata inserita la nuova colonna 2 "Rimborso", in cui la società controllante deve indicare l'importo richiesto a rimborso.
E' opportuno ricordare che, già dallo scorso anno, il quadro TD, rigo TD8, è stato rimodulato per recepire le novità in tema di garanzia per i rimborsi IVA introdotte dal Decreto “Semplificazioni fiscali" (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13.12.2014. Tale decreto, infatti, ha innalzato da € 5.164,57 a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia ai fini del rimborso. Più precisamente:
Per richiedere il rimborso del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Con riferimento al 1° trimestre 2016, il termine ordinario per la presentazione del modello IVA TR è, quindi, il 30 aprile 2016, che però, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 maggio 2016, primo giorno lavorativo utile successivo.
E' a partire da tale scadenza che dovrà essere utilizzato il nuovo modello IVA TR approvato dal provvedimento delle Entrate del 21.03.2016.
E' bene, tuttavia, tenere presente che, per le regole di compensazione dei crediti IVA (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), secondo le quali i crediti IVA infrannuali di importo superiore a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA TR, la presentazione del modello IVA TR relativo al 1° trimestre 2016 entro il 30 aprile 2016 consente di utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale superiore a € 5.000 già dal 16 maggio 2016. Invece, la presentazione del modello IVA TR il giorno 2 maggio comporta la possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale superiore a € 5.000 solo a partire dal 16 giugno 2016.