Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 è stato pubblicato
il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 contenente le "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", c.d. JOBS ACT.
Il Decreto è entrato in vigore il 21 marzo 2014.
Il D.L. 34/2014:
a) modifica il contratto a termine;
b) modifica l’apprendistato;
c) modifica l’elenco anagrafico dei lavoratori;
d) smaterializza il Durc;
e) modifica il contratto di solidarietà.
Dall’analisi del comunicato stampa del 12 marzo 2014 e del D.L. 34/2014 ci sono delle “differenze”; di conseguenza, ci si chiede se, tra il Consiglio dei ministri del 12 marzo 2014 e la pubblicazione in G.U. n. 66 del 20 marzo 2014, il provvedimento è stato modificato ed integrato.
A mio avviso, la risposta è positiva; di seguito, si riporteranno le “differenze”.
Innanzitutto, in materia di riforma del contratto a tempo determinato, nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 si scrive che “Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa”. In realtà, se confrontiamo ciò con l’art. 1 del D. L. 34/2014 notiamo che nel decreto pubblicato in G.U. n. 66 del 2014:
a. il contratto a termine acausale è stato abrogato;
b. il contratto a termine per motivi tecnici, organizzativi, produttivi e sostitutivi è stato eliminato;
c. la proroga è di 8 volte in 36 mesi, ma non è necessario che sussistano le ragioni oggettivi, visto che il D.L. 34/2014 le ha abrogate;
d. non si fa riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato.
In secondo luogo, il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014, sul contratto di apprendistato relativo alla formazione scrive testualmente “È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento”. Se confrontiamo ciò con l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2014, si nota che tale novità non si applica a tutte le tipologie di apprendistato, come si desume dal comunicato, ma esclusivamente all’apprendistato finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale.
Infine, il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014 non menziona:
a. né le modifiche all’elenco anagrafico dei lavoratori, che nel D.L. 34/2014 troviamo nell’art. 3;
b. né le modifiche al contratto di solidarietà ex L. 863/1994, che nel D.L. 34/2014 troviamo nell’art. 5.
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Jobs Act Renzi e American Jobs Act
Ci si chiede se lo Jobs Act di Renzi, ossia il D.L. 34/2014, sia ispirato alla legge statunitense (JOBS Act, The Jumpstart Our Business Startups Act), che riguarda i finanziamenti per l’avvio di piccole imprese oppure al discorso di Obama del 2011, trasmesse a reti unificati sull’American Jobs Act.
Ma andiamo con ordine!
Prendiamo in considerazione, in primis, il discorso di Obama del 2011 sull’American Jobs Act ed, in secondo luogo, la legge statunitense (JOBS Act, The Jumpstart Our Business Startups Act).
Nel discorso di Obama del 2011 si parla del c.d. American Jobs Act, che prevedeva 253 miliardi dollari in crediti d'imposta (56,6%) e 194.000 milioni dollari di spesa e l'estensione dei sussidi di disoccupazione (43,4%). Alcuni dei suoi elementi fondamentali erano:
- spendere 62 miliardi di dollari per l’espansione di opportunità per giovani a basso reddito e per gli adulti;
- taglio delle tasse sui salari;
- estendere l’indennità di disoccupazione per un massimo di 6 milioni di beneficiari a lungo termine;
- spendere 50 miliardi dollari su nuovi e preesistenti progetti infrastrutturali;
- spendere 35 miliardi dollari in finanziamenti aggiuntivi per proteggere i posti di lavoro degli insegnanti, ufficiali di polizia e vigili del fuoco;
- spendere 30 miliardi dollari per modernizzare almeno 35.000 scuole pubbliche e community colleges;
- spendere 15 miliardi dollari su un programma che assuma lavoratori edili per la riabilitazione e la ristrutturazione di centinaia di migliaia di case pignorate.