Entro il 31.3.2014 gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro che godono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2013 hanno subito delle modifiche, devono comunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS.
Rivediamo in sintesi i dettagli sull'adempimento, i casi in cui NON è obbligatorio e le sanzioni in caso di omessa presentazione.
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Regime agevolato art. 30 c.1 DI 185/2008 e Modello EAS
Il regime di favore previsto dall'art. 30 comma 1 del D.l. 185/2008 prevede la non imponibilità (ai fini delle imposte dirette e Iva) dei corrispettivi, quote e contributi per gli enti e le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che operano quindi senza finalità imprenditoriali.
L'obbligo d'invio del modello EAS in caso di variazioni dei dati intervenute nel 2013, interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendano avvalersi di questi benefici ;
Ne sono esclusi alcuni specifici enti quali:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995);
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991);
- le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
- le Onlus di cui al d.lgs. 460/1997.
Modello EAS: i casi in cui non va ripresentato
In generale il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
- si è verificata esclusivamente una variazione nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38):
Punto 20 importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
Punto 21 importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
Punto 23 ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente
Punto 24 numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
Punto 30 importi delle erogazioni liberali ricevute
Punto 31 importi dei contributi pubblici ricevuti
Punto 33 numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
- sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
“Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
“Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010).
Mancata presentazione Modello EAS
La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di non perdere i benefici, in caso di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni.
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:
- inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);
- versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, successivo alla data dell'adempimento.
Nel caso specifico , se si omette l'invio entro il 31.03.2014, la violazione è sanabile entro il 30.09.2014.