Speciale Pubblicato il 19/03/2014

L’assegno di mantenimento è deducibile

di Avv. Apollonia Cascarano

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4402/2014 decide che l’assegno versato al coniuge separato in unica soluzione per sanare precedenti inadempienze sull’obbligo di mantenimento, è deducibile dall’Irpef



IL CASO
La vicenda inizia con la ripresa fiscale relativa alla deduzione a fini Irpef per un versamento  del contribuente  alla sua ex moglie in attuazione di un accordo transattivo e considerata illegittima dal Fisco.
Il soggetto si rivolge alla competente Commissione Tributaria Provinciale che annulla il provvedimento.
Avverso detta decisione, il Fisco ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza di primo grado, annulla il provvedimento ritenendo legittima la deducibilità della somma versata dal contribuente alla ex coniuge ex articolo 10 TUIR.
Contro la decisone di secondo grado,  il Fisco si rivolge infine alla Corte di Cassazione che rigetta il ricorso.

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Per approfondire le motivazioni scarica il Commento con il testo integale dell'Ordinanza

L’assegno di mantenimento è deducibile - Ord. Cass. n. 4402 del 24 Febbraio 2014


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