La pronuncia della Corte di Cassazine n. 3542 del 14 Febbraio scorso, seppur non definitiva, si inserisce in una serie di sentenze con cui la Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale l’IVA assolta sugli acquisti è detraibile anche in assenza di compimento di operazioni attive, senza cioè che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa . L’inerenza di un’operazione ai fini Iva comporta infatti la necessità che la stessa sia funzionale all’attività imprenditoriale formalizzata nell’oggetto sociale, ma " tale deve essere definita anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività possa concretamente iniziare e quindi anche le attività meramente preparatorie".
IL CASO
La vicenda al centro della controversia scaturisce dal ricorso in Cassazione proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado. La Commissione provinciale aveva annullato l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA con il quale veniva recuperata la detrazione d’imposta, ritenuta indebita, su fattura passiva relativa alla unica operazione di acquisto di un bene immobile. I giudici di merito avevano ritenuto infatti che la società svolgesse certamente attività commerciale in quanto costituita nelle forme del codice civile.
L’ufficio eccepiva il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 19 e 30 del DPR n. 633/72, censurando l’affermazione secondo cui la mera forma societaria riconducibile ad una delle strutture indicate nell’art. 4 del Decreto IVA legittimasse di per sé l’esercizio del diritto alla detrazione, indipendentemente dalla verifica della inerenza della operazione effettuata a monte allo svolgimento in concreto dell’attività d’impresa nella specie esclusa dalle circostanze di fatto dimostrate in giudizio.
La società, in persona del curatore fallimentare, resiste con controricorso il quale, però, non impedisce agli Ermellini di rinviare ad altra sezione della commissione regionale.
Fra i principi di diritto, ai quali i nuovi giudici dovranno attenersi per procedere a nuovo accertamento, spicca il seguente: “se il riscontro di operazioni attive, compiute dalla società nel periodo di imposta verificato, non è condizione necessaria per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA sulle operazioni passive inerenti (ovvero alla iscrizione del relativo importo nella dichiarazione come credito di imposta da richiedere a rimborso), la ipotesi della omessa realizzazione di qualsiasi operazione attiva da parte della società è condizione da ritenersi del tutto marginale e circoscritta alla ipotesi in cui la società nella fase iniziale abbia sostenuto -in funzione della programmazione dello svolgimento delle attività comprese nell’oggetto sociale- spese necessarie alla predisposizione della operatività della struttura aziendale, come è dimostrato dalle concrete fattispecie esaminate da questa Corte nei precedenti in cui è stato affermato il principio secondo cui “l’inerenza di un’operazione ai fini IVA comporta che essa sia funzionale all’attività imprenditoriale formalizzata nell’oggetto sociale: è tuttavia tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa concretamente iniziare, e quindi anche le attività meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi” (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 8583 del 12/04/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 7344 del 31/03/2011), opportunamente precisando che tale verifica (e cioè la giustificazione del mancato compimento di operazioni attive con le esigenze connesse alla fase iniziale di attivazione della impresa) costituisce un accertamento in fatto demandato al Giudice di merito il quale -ove non ritenga di ravvisare tali presupposti in base alle circostanze concrete esaminate- bene potrà desumere dalla mancanza od assoluta sporadicità di operazioni attive la insussistenza della prova dell’effettivo svolgimento da parte della società, di un’attività economica d’impresa caratterizzata dai requisiti della professionalità e stabilità (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 5599 del 09/04/2003; id. V sez. 20.12.2006 n. 27208 -in tema di reddito di impresa-)”.
IL COMMENTO
1. LA DETRAZIONE IVA
L’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate … l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.
La detrazione dell’IVA è quindi consentita in presenza del requisito – ulteriore rispetto a quello della qualità di imprenditore commerciale – dell’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale da intendersi come strumentalità del bene o servizio stesso.
In materia di IVA è stato più volte precisato(...)
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