Il 17 marzo scade il termine per il versamento del saldo Iva relativo al periodo d’imposta 2013, (il 16 marzo quest'anno cade di domenica) per i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma.
Per coloro che, invece, presentano la dichiarazione unificata con la dichiarazione dei redditi in UNICO 2014 , il termine del 17 marzo rappresenta solo il primo appuntamento possibile. Essi, infatti, potranno anche scegliere di versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi derivanti da UNICO.
Vediamo nel dettaglio.
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Saldo IVA in caso di dichiarazione IVA autonoma
I contribuenti Iva che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma possono scegliere di versare il saldo Iva:
- in unica soluzione;
- in forma rateale, con rate di pari importo.
Nel caso di versamento rateale:
- la 1a rata deve essere versata entro il 17.03.2014;
- le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 17.03.2014, con applicazione degli interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile;
- il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2014.
VERSAMENTO SALDO IVA 2013
in caso di DICHIARAZIONE IVA/2014 IN FORMA AUTONOMA
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IN UNICA SOLUZIONE
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17.03.2014
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IN FORMA RATEALE
(fino ad un massimo di 9 rate)
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1a rata
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17.03.2014 (senza interessi)
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2a rata
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16.04.2014 (+ interessi 0,33%)
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3a rata
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16.05.2014 (+ interessi 0,66%)
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4a rata
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16.06.2014 (+ interessi 0,99%)
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5a rata
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16.07.2014 (+ interessi 1,32%)
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6a rata
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20.08.201 (+ interessi 1,65%)
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7a rata
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16.09.2014 (+ interessi 1,98%)
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8a rata
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16.10.2014 (+ interessi 2,31%)
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9a rata
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17.11.2014 (+ interessi 2,64%)
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Si ricorda tra l'altro che coloro che presentano nel mese di febbraio 2014 il mod. Iva 2014 in forma autonoma, a prescindere dal saldo, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva relativa al 2013.
Saldo IVA 2013 con dichiarazione IVA in forma unificata
Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata, cioè all’interno di UNICO 2014, la data del 17 marzo 2014 rappresenta solo la prima delle date utili per il versamento del saldo IVA 2013.
Tali soggetti, infatti, possono scegliere di versare con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e pertanto entro il 17.3 in unica soluzione, o in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 17.3.
Oppure possono decidere di seguire i termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO e, quindi:
- entro il 16.06.2014;
- entro il 16.07.2014, con maggiorazione dello 0,40% ( ossia 17 luglio perché il D.p.r. 435/2001 all’art. 17 comma 2 afferma che sono validi i versamenti entro il 30° giorno dopo la scadenza originaria) per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.07.2014.
Ne deriva che:
- se si sceglie di pagare il 16.06.2014: l’importo del saldo Iva 2013 dovrà essere maggiorato dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi);
- se si effettua il pagamento il 16.07.2014: l’importo del saldo Iva 2013 dovrà essere maggiorato dell’1,60% (= 0,40% x 4 mesi).
Anche in questo caso c'è la possibilità di versare:
- in unica soluzione oppure
- in forma rateale, con rate di pari importo;
La rateizzazione, in tal caso, si effettua nel seguente modo:
- dapprima si maggiora l’importo del saldo IVA 2013 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014 (o 16.07.2014);
- successivamente, si divide l’importo così ottenuto per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati gli interessi fissi di rateizzazione dello 0,33% mensile;
- l’ultima rata deve essere versata comunque entro il mese di novembre 2014, quindi, la rateizzazione è consentita fino ad un massimo di 6 rate se si versa la 1a rata a giugno o di 5 rate se si versa la 1a rata a luglio.
In caso di compensazione totale del debito Iva con i crediti derivanti dal modello Unico, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se la compensazione è parziale, lo 0,40% si applica solo sulla differenza a debito.
Modalità di versamento del saldo IVA 2013
Il saldo IVA 2013 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo "1668" per gli interessi rateali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- l’anno di riferimento “2013”;
- l’importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che se il versamento è effettuato in unica soluzione , l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale; Se invece il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
- l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
Per approfondire con casi particolari ed esempi scarica la Circolare del Giorno: