Speciale Pubblicato il 06/03/2014

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Lavoro subordinato ed autonomo: caratteristiche e differenze

di Avv. Rocchina Staiano

Sentenza Cassazione lavoro n. 2885 del 10 Febbraio 2014 sulla definizione di lavoro subordinato ai fini retributivi, contributivi e di risarcimento dei danni- Commento sulla sentenza e sugli orientamenti giurisprudenziali



Il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime, non prescindendo, altresì, dalla preventiva ricerca della volontà delle parti per accertare, anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto, come le stesse parti abbiano inteso qualificare detto rapporto, senza peraltro che tale accertamento sia disgiunto da una verifica dei risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente assunte dalla prestazione stessa nel corso del suo svolgimento.
IL CASO
La Corte d’Appello ha accolto il gravame proposto dall’Istituto ed ha riformato la sentenza del Tribunale, che aveva respinto integralmente la domanda del lavoratore, volta al conseguimento delle differenze retributive e del T.F.R., maturati in relazione all’attività lavorativa svolta nel periodo dal 1.10.1997 al 10.5.2002 prima in qualità di collaboratore coordinato e continuativo e poi come lavoratore dipendente. Ha respinto altresì la domanda risarcitoria avanzata per effetto del comportamento "mobbizzante" tenuto dalla società nei suoi confronti.
In particolare la Corte ha accertato che l’attività di promozione e acquisizione di contratti e quella di riscossione dei canoni per il servizio di vigilanza non era stata prestata in regime di subordinazione. Ha infatti evidenziato che la stessa era svolta senza alcun vincolo di orario e nell’interesse dello stesso lavoratore, che era retribuito in percentuale sui contratti conclusi ed sugli incassi conseguiti. Ha quindi escluso che l'utilizzazione di un’auto recante il logo dell’azienda fosse significativa dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, evidenziando che si trattava piuttosto di una modalità di svolgimento dell’attività concordata al fine di rendere più visibile il servizio, nell’interesse di entrambe le parti. Quanto all’utilizzazione di un telefono cellulare a lui assegnato sottolineava che si trattava di uno strumento che, sebbene potesse aver facilitato in alcune occasioni i contatti del non era di per sé sufficiente a far propendere per la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne le differenze retributive, chieste e riconosciute dal Tribunale, il giudice di appello ne ha escluso la spettanza sul rilievo che, nel calcolarle, si doveva tenere conto dei ricavi conseguiti dal lavoratore, quale percentuale sugli incassi ottenuti dalla resistente sugli abbonamenti. In conclusione la Corte di Appello ha ritenuto che, ove pure ammessa l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per tutta la durata della collaborazione, comunque il compenso erogato era proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, pur precisando che al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non era applicabile ratione temporis la disciplina dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 che ha esteso anche a questi rapporti l’obbligo di erogare un compenso parametrato a quello spettante al lavoratore subordinato che svolga mansioni sovrapponibili, ha escluso che si potesse in concreto ritenere violato l’art. 36 Cost..
Infine, con riferimento al preteso comportamento mobbizzante del datore di lavoro,  il giudice di appello, andando ancora una volta di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, ha escluso che le scelte organizzative adottate ed i richiami dei quali il lavoratore era stato destinatario ne fossero l’espressione; di conseguenza, escludeva la richiesta di risarcimento del danno esistenziale la Corte territoriale ha rilevato che le allegazioni al riguardo erano generiche e non consentivano di comprendere su quale specifico diritto del lavoratore la condotta datoriale avrebbe inciso.
Il lavoratore propone quindi ricorso per Cassazione, che è stato rigettato, sulla base del principio consolidato, secondo cui: “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento dell'organizzazione aziendale), assoggettamento che deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito e al modo della sua attuazione”.

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Lavoro subordinato ed autonomo: caratteristiche e differenze - Sent. Cass.  2885/2014
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