Speciale Pubblicato il 12/03/2015

Tempo di lettura: 7 minuti

La Sabatini bis: le novità 2015

di Susanna Finesso

Novità in tema di finanziamenti agevolati per Beni Strumentali della cd. Sabatini bis (Dl 69/2013). Dal 2015 nuovi modelli e nuove regole per adeguarsi a regolamenti comunitari



Il Decreto del Fare (Dl n. 69/2013 ) ha introdotto, all'art. 2, un incentivo per l’acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che consiste in un finanziamento agevolato a valere su un fondo  aperto dal prossimo 31 marzo  al 31 dicembre 2016. La misura è stata ribattezzata “Sabatini-bis” per la somiglianza con l’agevolazione già in vigore nel passato.
Più specificamente, a seguito del Decreto del fare e del successivo decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia del 27 novembre 2013, è stato istituito presso la Cassa depositi e prestiti (Cdp) un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabili con successivi provvedimento normativi fino a 5 miliardi), da cui le banche ed altri intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero e ABI potranno attingere le risorse da mettere a disposizione delle PMI che intendono investire anche mediante operazioni di leasing, in impianti e beni strumentali nuovi ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali per la loro attività. A fronte di questi finanziamenti lo Stato erogherà un contributo alle imprese per la copertura di una parte degli interessi a carico.
I fondi stanziati a questo fine ammontano a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021.

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I soggetti beneficiari della nuova Sabatini

Sono ammesse all'agevolazione micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori produttivi, compresi agricoltura e pesca mentre restano esclusi i settori:
Per essere ammesse le PMI dovevano:
- avere sede operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non aver ricevuto e non rimborsato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non essere in condizioni di difficoltà.
 Il primo requisito è stato superato con l'entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari il 1 gennaio 2015  e le circolari di recepimento del Mise. per cui sono ammesse a godere dell'agevolazione anche le imprese
L’impresa estera dovrà attestare l’avvenuta attivazione nel territorio nazionale della sede presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.

Interventi ammessi all'agevolazione detta Nuova Sabatini

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing finanziario, di:
L'acquisto deve avvenire in data successiva alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti , e entro entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. Gli investimenti, tranne i devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni.
Sono esclusi:

Caratteristiche dei finanziamenti e modalità di richiesta

Il finanziamento dei beni strumentali della cd. Sabatini bis   potranno coprire fino al 100% dell’investimento, con un minimo di 20mila euro ed un massimo di 2 milioni di euro (anche relativi a diversi acquisti ) per ciascuna impresa, ma deve essere erogato come finanziamento unico con una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto d (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
La norma prevede anche che le imprese interessate possano  godere della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 662/1996,  nella misura massima dell’80% della somma finanziata.
Il contributo in conto interessi, concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ammonta all'importo calcolato al tasso di interesse del 2,75% sulla somma finanziata concedibile entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria.
LE MODALITA' PER ACCEDERE
Per la concessione del contributo in conto interessi, le imprese interessate dovranno presentare all'istituto che eroga il finanziamento la domanda di accesso al contributo come da modello emanato dal Ministero allegando un’autodichiarazione sui propri requisiti e sugli investimenti.
Le domande dopo la verifica sono trasmesse alla Cassa Depositi e presti che prenota il contributo entro 30 giorni e la trasmette l'elenco al Ministero il quale , di nuovo entro 30 giorni , emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Le novità in vigore dal 1.1.2015: Nuovi modelli e chiarimenti sui progetti

Con le circolari n.  71299/2014 e  n. 14166/2015 il Ministero dello Sviluppo economico  ha  adeguato le disposizioni operative della cd " Sabatini-bis” (art. 2 del DL 69/2013), ai nuovi Regolamenti comunitari cd “di esenzione” n. 651/2014 (nuovo GBER) e n. 702/2014 (settori agricoli, forestale e zone rurali), n. 1388/2014, relativo al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, operativi dal 01/01/2015 .
Le imprese interessate dovranno, quindi, utilizzare la nuova modulistica presente nel sito del MISE con la guida per la compilazione.
Nella Circolare n. 71299/2014 è  stata anche meglio specificata la definizione di programma ammissibile da indicare nella domanda:
DEFINIZIONE ORIGINARIA
SPECIFICAZIONE
Creazione di una nuova unità produttiva
Installazione di un nuovo stabilimento
Ampliamento di una unità produttiva esistente
ampliamento di uno stabilimento esistente
Diversificazione della produzione di uno stabilimento
Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente
Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
Acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente
Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
§ lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato
§ gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente
§ l'operazione avviene a condizioni di mercato

Le modifiche 2015 ai regolamenti per la Sabatini bis

Nello specifico le altre  modifiche/integrazioni  in vigore dal 2015 riguardano:
MODIFICA RIFERIMENTI Il regolamento (UE) n. 1388/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato UE , alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
INTENSITA’ DELL’AIUTO
Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti e alle condizioni previste:
- per le imprese agricole, dagli artt.14 e 17 Reg. 702/2014
- per le imprese della pesca, dagli articoli 26 e 28 (Sezione 1 – Sviluppo sostenibile della pesca), 31 (Sezione 2 – Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura), 41 e 42 (Sezione 3 – Misure concesse alla commercializzazione e alla trasformazione) del regolamento 1388/2014.
SPESE AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, in ragione di quanto previsto dal regolamento UE n. 651/2014 (regolamento GBER) che aggiorna la definizione di “attivi materiali”, le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.  Viene precisato che: “Le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo possono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto per l’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto”.
Restano, invece, escluse le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.
CUMULO AIUTI DE MINIMIS  SETTORE PESCA
A seguito dell’adozione del nuovo regolamento UE in materia di aiuti de minimis n. 717/2014 relativo al settore della pesca e dell’acquacoltura, si precisa che la disciplina relativa al cumulo del contributo con le agevolazioni concesse a titolo de minimis “deve intendersi riferita anche al sopra citato regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014”.
Pertanto, se l'impresa beneficia di aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento(UE) n.717/2014 gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità e i limiti ivi previsti.
DECORRENZA le modifiche e integrazioni apportate si applicano a decorrere dal 23/02/2015 (data pubblicazione della circolare nel sito del Mise); da tale data è, quindi, possibile utilizzare il nuovo modello.


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