Con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo le problematiche in materia di fotovoltaico, partendo dalla questione dell’accatastamento degli impianti che negli ultimi anni ha suscitato non poche incertezze.
Con l’intervento l'Agenzia ha quindi chiarito il trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette degli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
PROFILI CATASTALI
In generale, coerentemente con quanto precisato nella Risoluzione 3/T/2008, l’Agenzia ribadisce che gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno accatastati nella categoria "D/1 - opifici" ( oppure D/10 se hanno i requisiti di ruralità).
Non sussiste però alcun obbligo di dichiarazione al catasto qualora sia soddisfatto almeno 1 dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita.
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore an tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento inferiore a 150 m3.
In questi tre casi l'mpianto è considerato bene mobile e segue anche ai fini fiscali una diversa disciplina.
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La disciplina delle IMPOSTE DIRETTE sugli impianti fotovoltaici
A - Bene mobile
Come stabilito dalla CM 46/2007 il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile :
- art. 102 del TUIR: a titolo di ammortamento, dai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche/ giuridiche) che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività, nei limiti della prevista imputazione a conto economico.
- art. 54 del TUIR: dai lavoratori autonomi e le associazioni professionali che utilizzano tale bene nella propria attività.
In tal caso, il coefficiente di ammortamento applicabile è pari al 9 % così come previsto per le “centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988”.
B) Bene immobile
In presenza di un impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell’investimento è deducibile:
- art. 102 del TUIR: a titolo di ammortamento, per le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa;
- art. 54 del TUIR: per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l’impianto nel periodo 01/01/2007 - 31/12/2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività.
Al riguardo, l’Agenzia rammenta che il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell’ammortamento, se l’atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31/12/2009 (art. 1, co. 335, L. 296/06).
Per l’aliquota applicabile è necessario far riferimento al coefficiente di ammortamento previsto per i “fabbricati destinati all’industria” pari al 4%.
Inoltre, l’Agenzia, precisa che:
- se l’impianto fotovoltaico è stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti alla circolare in esame non vanno rettificati;
- se i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all’unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati, sono ammortizzati seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante; l’aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell’immobile cui l’impianto risulta integrato. Anche per la deduzione della quota d’ammortamento dei beni immobili, resta fermo il rispetto del criterio di previa imputazione.
IMPIANTI REALIZZATI SU BENI DI TERZI
Qualora l’immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici sia di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà. Lo stesso, in base al principio contabile n. 24, può essere contabilizzato in 2 diversi modi a seconda che il bene cui si riferisce il costo abbia una propria autonomia o meno; in particolare:
a) se l’ impianto non è separabile dall’ immobile cui si riferisce:
- il costo va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce “Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi”
- concorre alla determinazione del reddito di impresa, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
b) se l’impianto è separabile dall’ immobile cui si riferisce:
- il costo va iscritto tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza
- concorre al reddito d’impresa, rispettivamente, attraverso la procedura di ammortamento (art. 102 del TUIR).
Non spetta il rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l’impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN LEASING
Il diverso inquadramento degli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili, nel caso siano oggetto di leasing, implica, ai fini delle imposte dirette, le seguenti conseguenze fiscali.
BENE MOBILE
- se l’impianto è qualificabile bene mobile e costituisce bene strumentale nell’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing bene è deducibile ai sensi dell’art. 102, co. 7, del TUIR secondo cui “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa”;
- se l’impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
BENE IMMOBILE
- se l’impianto è qualificabile bene immobile il citato art. 102, co. 7, del TUIR dispone che “qualora l’applicazione della regola… determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni”;
- per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquisito l’impianto nel periodo 01/01/2007-31/12/2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
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