Speciale Pubblicato il 20/02/2014

Tempo di lettura: 5 minuti

La deducibilità degli impianti fotovoltaici

di Dott. Raffaele Pellino

Il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette degli impianti fotovoltaici dopo la circolare 36/E dell'Agenzia delle Entrate



Con la Circolare n. 36/E del 19.12.2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo le problematiche in materia di fotovoltaico, partendo dalla questione dell’accatastamento degli impianti che negli ultimi anni ha suscitato non poche incertezze.
Con l’intervento l'Agenzia ha quindi chiarito il trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette degli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
 
PROFILI CATASTALI
In generale, coerentemente con quanto precisato nella Risoluzione 3/T/2008, l’Agenzia ribadisce che gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno accatastati nella categoria "D/1 - opifici" ( oppure D/10 se hanno i requisiti di ruralità).
Non sussiste  però alcun obbligo di dichiarazione al catasto qualora sia soddisfatto almeno 1 dei seguenti requisiti:
  1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita.
  2. la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore an tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
  3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento inferiore a 150 m3.
 In questi tre casi l'mpianto è considerato bene mobile e segue anche ai fini fiscali una diversa disciplina.

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La disciplina delle IMPOSTE DIRETTE sugli impianti fotovoltaici

A -  Bene mobile
Come stabilito dalla CM 46/2007 il costo sostenuto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è deducibile :
In tal caso, il coefficiente di ammortamento applicabile è pari al 9 % così come previsto per le “centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988”.
B) Bene immobile
In presenza di un impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell’investimento è deducibile:
Al riguardo, l’Agenzia rammenta che il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell’ammortamento, se l’atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31/12/2009 (art. 1, co. 335, L. 296/06).
Per l’aliquota applicabile è necessario far riferimento al coefficiente di ammortamento previsto per i “fabbricati destinati all’industria” pari al 4%.
Inoltre, l’Agenzia, precisa che:
IMPIANTI REALIZZATI SU BENI DI TERZI
Qualora l’immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici  sia di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà. Lo stesso, in base al principio contabile n. 24, può essere contabilizzato in 2 diversi modi a seconda che il bene cui si riferisce il costo abbia una propria autonomia o meno; in particolare:
a) se l’ impianto non è separabile dall’ immobile cui si riferisce:
b) se l’impianto è separabile dall’ immobile cui si riferisce:
 Non spetta il rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l’impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN LEASING
 Il diverso inquadramento degli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili, nel caso siano oggetto di leasing, implica, ai fini delle imposte dirette, le seguenti conseguenze fiscali.
BENE MOBILE
  1. se l’impianto è qualificabile bene mobile e costituisce bene strumentale nell’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing bene è deducibile ai sensi dell’art. 102, co. 7, del TUIR secondo cui “per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa”;
  2. se l’impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
BENE IMMOBILE
  1.   se l’impianto è qualificabile bene immobile il citato art. 102, co. 7, del TUIR dispone che “qualora l’applicazione della regola… determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni”;
  2. per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquisito l’impianto nel periodo 01/01/2007-31/12/2009 e lo impieghino nell’ambito della loro attività, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

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 Circolare del Giorno n. 37 del 20 Febbraio 2013 "Impianti fotovoltaici: profili catastali e fiscali"
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