Il D.l. 35/2013 (chiamato decreto sblocca debiti), entrato in vigore l'8 giugno 2013, ha introdotto la possibilità per imprese/lavoratori autonomi fornitori di beni e servizi verso la Pubblica Amministrazione, di compensare eventuali crediti relativi a queste forniture, con i debiti in capo allo stesso soggetto derivanti "da accertamento" .
E' stato emanato poi un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità e i termini di attuazione della nuova disciplina. Tale decreto, datato il 14 gennaio 2014 è stato pubblicato sulla G.U. 23.1.2014, n. 18.
In seguito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.1.2014, ha approvato lo specifico “mod. F24 Crediti PP.AA”,e con la risoluzione 16/E del 4.02.2014 ha istituito i relativi codici tributo. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 23.1.2014.
Vediamo una sintesi della disciplina aggiornata al 13 ottobre 2014 .
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La nuova procedura di compensazione dei crediti verso la PA
Il Dl 35/2013 prevede dunque che i crediti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati da imprese e lavoratori autonomi nei confronti dello Stato, Enti pubblici nazionali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Enti locali (Enti del SSN) possano essere usati per compensare le somme dovute a seguito di:
• accertamento con adesione (adesione agli inviti a comparire adesione ai PVC acquiescenza);
• definizione agevolata delle sanzioni;
• conciliazione giudiziale;
• reclamo e mediazione.
Per poter accedere alla compensazione il creditore (impresa/lavoratore autonomo) deve innazitutto :
• ottenere il rilascio, attraverso la “piattaforma elettronica”, di una certificazione da parte dell’Ente debitore;
• formulare una specifica richiesta.
L’accreditamento sulla piattaforma elettronica dedicata va effettuato con modalità diverse a seconda che si tratti di un’impresa o di un altro soggetto. Infatti:
• i soggetti diversi devono richiedere l’accreditamento direttamente all’Ente debitore.
Una volta effettuato l’accreditamento, il creditore inoltra l’istanza per la richiesta di certificazione del credito. L’Ente debitore entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza può:
• certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile;
• oppure rilevare l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito.
La certificazione non viene rilasciata se risultano procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione del credito. Non può essere rilasciata , inoltre , per i crediti vantati nei confronti di:
• Enti locali commissariati
• Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi se nell’ambito dei piani siano state previste operazioni relative al debito.
Se entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza l’Ente debitore non rilascia la certificazione o non rileva l’insussistenza/inesigibilità del credito, il creditore stesso può richiedere, mediante una nuova apposita istanza, la nomina di un Commissario ad acta che deve provvedere a definire a rilasciare la certificazione entro 50 giorni dalla nomina.
La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico, approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14.01.2014, denominato “mod. F24 Crediti PP.AA”. Il modello si caratterizza per la presenza, nella Sezione Erario, dello specifico campo denominato “numero certificazione credito”, nel quale andranno riportati gli estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica.
Va tenuto presente che
• il modello deve riportare esclusivamente il pagamento dei debiti “da accertamento”, identificati da appositi codici tributo. Non possono quindi esserci pagamenti di debiti diversi;
• l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nel mod. F24 utilizzato per il pagamento dei debiti “da accertamento”, deve essere “conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite il modello F24”. Di fatto per l’utilizzo di crediti diversi da quelli certificati è necessario rispettare le limitazioni rappresentate dall’apposizione del visto di conformità, dalla presentazione della dichiarazione, ecc...;
E però possibile con lo stesso modello pagare l'eventuale differenza tra il debito “da accertamento” ed il credito certificato indicato nel mod. F24, se quest'ultimo è di importo inferiore al debito.
I crediti certificati utilizzabili in compensazione, da indicare nel campo “Importi a credito compensati”, sono individuati dal codice tributo "PPAA" , istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 4.2.2014, n. 16/E.
Compensazione con accertamenti e con cartelle a ruolo FINO 31.3.2014
Ricordiamo che tale opportunità si aggiunge a quella prevista dall'art. 28 quater dello stesso DPR che prevede la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del SNN, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sempre previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dall’ente debitore.
Anche su questa disciplina compensatoria è intervenuto il D.L. n. 35/2013, che ha ampliato l'ambito dei debiti utilizzabili. Si possono ora compensare infatti le cartelle notificate fino al 31 12 201431 12 2014 e non solo quelle fino al 30 aprile 2012 .
N.B. UN NUOVO DECRETO MEF del 24 settembre 2014, pubblicato in Gazzetta il 10 ottobre 2014 amplia ulteriormente l'ambito permettendo la compensazione delle cartelle notificate fino al 31 marzo 2014.
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