Nel corso di Telefisco 2014 il convegno nazionale in videoconferenza del Sole 24 ore tenutosi il 30 gennaio scorso, dai dirigenti delle Entrate è arrivata nuovamente una interpretazione restrittiva sull'ambito di applicazione dell'agevolazione comunemente chiamata "bonus mobili" ossia la detrazione delle spese per l'acquisto di arredi prevista per chi ha effettuato la ristrutturazione del proprio immobile.
In una risposta data dagli esperti delle Entrate , è stato infatti escluso che gli interventi relativi l'installazione di impianti di allarme ( testualmente " interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi") diano diritto al bonus per il successivo acquisto di mobili o elettrodomestici .
Questa detrazione spetterebbe solo se "le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dpr 380/2001" ossia il Testo unico sull'edilizia in cui si definiscono i lavori di manutenzione ordinarie e straordinaria.
Questa è la stessa ri
sposta data ad un interpello di un contribuente dalla Direzione regionale delle Entrate del Veneto con la decisione prot. 907-48973 . La DRE del Veneto citava a supporto della decisione la
circolare 29 E 2013 dello scorso settembre 2013 in cui l'Agenzia affermava "
in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi di manutenzione straordinaria (e ordinaria su parti comuni condominiali), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare" .
La norma di legge, art. 16 comma 1 dl 63/2013, fa riferimento però ad un ambito di interventi molto più ampio di quello citato dalla circolare ossia tutti quelli indicati nell' art. 16 bis del TUIR (DL 917/1986) . Inoltre, gli esperti de Il Sole 24 ore affermano che si potrebbe considerare l'installazione delle di allarme dopo un furto come parte di un "ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi " citando i chiarimenti della Circolare stessa. Anche uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria interpellati telefonicamente dai contribuenti danno questo tipo di interpretazione.
La materia dunque presenta ancora aspetti poco chiari su cui si potrebbero instaurare ulteriori polemiche e ricorsi.
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