La S.C. nella sentenza N. 26740/2013 ha formulato un’importante norma giuridica ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale “prima casa”: l’agevolazione compete a chi lavora nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto della compravendita, nell’ipotesi che nell’atto di acquisto sia stato dichiarato dall’acquirente di voler trasferire in quel comune la propria residenza, anche se poi tale impegno è stato disatteso.
L'impegno di trasferire la residenza e la relativa sanzione di decadenza per l'eventuale inadempimento riguardano solo l'acquirente che invochi l'omologo criterio territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro ( in caso contrario infatti, tale secondo criterio territoriale non avrebbe alcun senso, esaurendone il primo l'ambito di rilevanza), in consonanza con lo scopo perseguito dall'agevolazione, che consiste nell'incentivare l'investimento del risparmio nella proprietà di una unità immobiliare specificamente nel Comune "di residenza" o "di lavoro" dell'interessato.
IL CASO
L'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente la revoca dei benefici “prima casa” per il mancato rispetto del trasferimento della residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi, ed irrogava le sanzioni. Il ricorso, con cui il contribuente chiedeva, pure, la restituzione dell'importo già versato allo scopo di ottenere la riduzione delle sanzioni, veniva integralmente accolto in primo grado e l'appello dell'Ufficio veniva rigettato, con sentenza n. 20/25/08, depositata il 13 giugno 2008, dalla CTR della Toscana.
Il giudice del riesame ha sostenuto che:
a) riteneva inammissibile, per la sua novità, l'eccezione di non ripetibilità delle sanzioni;
b) affermava sussistere un caso di forza maggiore che scriminava il mancato trasferimento della residenza;
c) riteneva, comunque, spettante l'agevolazione, dato che il contribuente svolgeva la sua attività lavorativa nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato.
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con quattro motivi, il terzo del quale viene rigettato dalla Cassazione che pure accoglie il primo e il quarto , cassando la sentenza, per cui il Collegio rinvia per un esame della problematica al disposto normativo : " nota 2° bis, della tariffa , parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, subordina, per quanto qui interessa, alla lett. a), il godimento dell'agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti territoriali tra l'acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo, come si desume dal tenore letterale della norma - che utilizza avverbi disgiuntivi -, due distinti criterii il primo fondato sulla residenza, ed il secondo riferito alla sede di lavoro (dell'acquirente o del suo datore di lavoro)".
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