Il regime di tassazione catastale è il regime naturale per gli imprenditori individuali e le società semplici che esercitano le attività agricole elencate all'art. 32 comma 2 del TUIR. Per i soggetti di natura commerciale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.lgs. 99/2004, tale regime è possibile solo su opzione. Ai fini dell'opzione i requisiti devono sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta, e la scelta va comunicata nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva. L'opzione è vincolante per almeno un triennio e perde di efficacia a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono meno i requisiti.
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Un riepilogo
La Finanziaria 2007 aveva introdotto due regimi agevolati:
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le società di persone (s.n.c. e s.a.s.), le s.r.l. e le società cooperative - con qualifica di società agricola- potevano optare, al posto della tassazione a bilancio, per il regime di tassazione del reddito su base catastale, come previsto per gli imprenditori individuali e le società semplici esercenti attività agricola per le quali rappresenta il regime naturale;
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le società di persone ed le Srl costituite da imprenditori agricoli, esercenti esclusivamente attività dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli ceduti dai soci (cd. attività agricole “connesse”) potevano determinare forfetariamente il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
La Finanziaria 2013 ha successivamente soppresso tali possibilità; pertanto a partire dal 2013 (secondo i chiarimenti offerti con la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2013):
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in generale dal 2013 l’opzione non poteva più essere esercitata;
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per le opzioni già esercitate, era prevista la possibilità di continuarne l’applicazione fino al periodo successivo a quello in corso al 31/12/2014; le stesse sarebbero diventate inefficaci dal 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Infine l'ultima legge di stabilità le ha ripristinate, riattribuendone l'efficacia dal 1° gennaio 2014.
La tassazione catastale: effetti della reintroduzione
La reintroduzione dei regimi di tassazione catastale a partire dal 2014, dopo un anno (il 2013) di abrogazione, comporta il verificarsi delle seguenti situazioni:
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società che ha iniziato l’attività nel 2013: in considerazione del fatto che per il 2013 il regime era stato abrogato, il reddito per tale anno deve essere determinato in base al Conto economico, ma dal 2014 è possibile optare per la tassazione catastale;
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società in attività almeno dal 2012 che ha optato per la tassazione catastale. In questo caso la società nel 2013 ha potuto mantenere il regime agevolato, benché fosse stato abrogato, in quanto l'Agenzia delle entrate (nella circolare 12/E del 3.05.2013) aveva chiarito che le opzioni già esercitate divenivano inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Le società costituitesi nel 2013 che intendono applicare la tassazione catastale dal 2014 dovranno comunicare l’opzione nel quadro VO del mod. IVA 2015.
La determinazione forfettaria del reddito
Oltre al regime di tassazione catastale, anche quello di determinazione forfettaria del reddito è stato prima abrogato dalla finanziaria 2013, e poi ripristinato dalla legge di stabilità 2014.
A seguito della soppressione, con la Circolare n. 50/E l'Agenzia delle entrate ha precisato che:
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le opzioni già esercitate fino al 2012 divenivano inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015 per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
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per le società che avevano iniziato l’attività nel periodo d’imposta in corso all’1.1.2013 (in generale, nel 2013), già da tale periodo non era consentito determinare il reddito con i criteri forfetari.
A seguito della reintroduzione del regime, a decorrere dall’1.1.2014, per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci è (nuovamente) possibile optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.