Speciale Pubblicato il 28/01/2014

Tempo di lettura: 3 minuti

Torna il regime di tassazione catastale

di Gesuato Elisabetta

Abrogato l'anno scorso, il regime di tassazione catastale è stato ripristinato con la recente legge di stabilità e dal 2014 può essere scelto dalle società agricole, in alternativa al regime ordinario.



Il regime di tassazione catastale è il regime naturale per gli imprenditori individuali e le società semplici che esercitano le attività agricole elencate all'art. 32 comma 2 del TUIR. Per i soggetti di natura commerciale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.lgs. 99/2004, tale regime è possibile solo su opzione. Ai fini dell'opzione i requisiti devono sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta, e la scelta va comunicata nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva. L'opzione è vincolante per almeno un triennio e perde di efficacia a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono meno i requisiti.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 18 del 28.01.2014 "Ripristinata l'opzione per la tassazione catastale".

L'articolo continua dopo la pubblicità

Un riepilogo

La Finanziaria 2007 aveva introdotto due regimi agevolati:
La Finanziaria 2013 ha successivamente soppresso tali possibilità; pertanto a partire dal 2013 (secondo i chiarimenti offerti con la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2013):
Infine l'ultima legge di stabilità le ha ripristinate, riattribuendone l'efficacia dal 1° gennaio 2014.

La tassazione catastale: effetti della reintroduzione

La reintroduzione dei regimi di tassazione catastale a partire dal 2014, dopo un anno (il 2013) di abrogazione, comporta il verificarsi delle seguenti situazioni:
Le società costituitesi nel 2013 che intendono applicare la tassazione catastale dal 2014 dovranno comunicare l’opzione nel quadro VO del mod. IVA 2015.

La determinazione forfettaria del reddito

Oltre al regime di tassazione catastale, anche quello di determinazione forfettaria del reddito è stato prima abrogato dalla finanziaria 2013, e poi ripristinato dalla legge di stabilità 2014.
A seguito della soppressione, con la Circolare n. 50/E l'Agenzia delle entrate ha precisato che:
A seguito della reintroduzione del regime, a decorrere dall’1.1.2014, per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci è (nuovamente) possibile optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.

1 FILE ALLEGATO:
art.1_comma_36_L.147_2013

TAG: Agricoltura e pesca 2024