Speciale Pubblicato il 09/01/2014

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Distributori automatici: Iva al 10% per tutti

di Gesuato Elisabetta

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014 l'aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è unica al 10%.Viene pertanto eliminata la distinzione tra aliquota del 4% e del 10%, che si fondava sul luogo di ubicazione del distributore automatico.



In precedenza, invece, vigevano due aliquote:
1)una al 4% se i distributori erano collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici destinati alla collettività;
2)una al 10% se i distributori erano collocati in altri luoghi.
L'ingresso della nuova disciplina porterà un rialzo dei prezzi per il consumo di alimenti e bevande da distributori automatici, in particolare per quelli che prima scontavano l'aliquota agevolata al 4%. L'aumento di gettito servirà così a finanziare la proroga degli ecobonus: ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

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Unica aliquota al 10%

Fino al 31.12.2013 la somministrazione di alimenti e bevande dai distributori automatici era soggetta a due aliquote Iva:
In base alla nuova disciplina Iva, a decorrere dal 1° gennaio 2014 tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici sono soggette all'IVA al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (abrogato il n. 38 della parte II tabella A del D.p.r. 633/72 e modificato il n. 121 parte III tabella A del d.p.r. 633/72).
In questo modo, quindi, il regime Iva viene uniformato e non assumerà più alcuna rilevanza il luogo nel quale vengono collocati i distributori automatici.

Distributori automatici

I distributori automatici vengono spesso utilizzati nelle realtà aziendali e professionali, a disposizione dei dipendenti, collaboratori e visitatori.
I distributori possono essere di due tipologie:
Per i secondi, che sono stati assimilati ai distributori automatici ordinari con la Risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 124 del 1° agosto 2000, è necessario ricordare che l'aliquota Iva agevolata può essere applicata solo con riguardo all'operazione di somministrazione, ossia quando l'acquirente è anche il consumatore finale del prodotto. Se la cessione di cialde/capsule è effettuata nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, sarà soggetta all'Iva corrispondente al bene ceduto.

3 FILE ALLEGATI:
Risoluzione 124 del 01.08.2000 Articolo 20 del D.l. 63/2013 Tabella A allegata al D.p.R. 633/72