la Legge di stabilità 2014, apporvata in Senato dopo le modifiche apportate alla Camera il 23 dicembre scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce due importante novità nel settore della pubblicità online.
1. L'art. 33 della Legge inserisce un nuovo art.17 bis nel decreto IVA 633/1972 imponendo che “I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana” .
Lo stesso vale per spazi e link sponsorizzati su pagine di motori di ricerca visibili in Italia.
Non solo, ma per la modalità di attuazione delle operazioni viene previsto l'obbligo di essere effettuate esclusivamente tramite forme di pagamento tracciabili come i bonifici. In questo modo l’amministrazione finanziaria verrà informata di tutte le transazioni attraverso le comunicazioni periodiche obbligatorie richieste agli operatori finanziarie verso l'Anagrafe tributaria.
2. Viene inoltre previsto che le società del settore della pubblicità sul web non possano calcolare il reddito tassabile in Italia sulla base dei costi sostenuti , fatte salve le regole di ruling internazionale previste dall’art. 8 del DL 269 2003.
Una stretta sul controllo che appare severa, improvvisa e che porterà forse qualche polemica e difficoltà di applicazione : il Sole 24 ore osserva oggi infatti che questa norma è in contrasto con la normativa comunitaria sia in materia di Iva (Direttiva 112 del 2006) che di imposte dirette (OCSE sui prezzi di trasferimento).
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vedi il testo della Legge di Stabilità in attesa di pubblicazione