Nella recente sentenza qui commentata n. 47110, la Corte di Cassazione penale ribalta il giudizio del tribunale locale affermando che il prestanome, amministratore legale di una società, risponde in concorso con l’amministratore di fatto a titolo di dolo eventuale per dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti se era a conoscenza di irregolarità contabili della società ed ha omesso gli atti dovuti.
IL CASO
La vicenda inizia con la redazione del verbale di constatazione della Guardia di Finanza in base al quale il giudice di merito osservava che il soggetto, formalmente amministratore della società, era solo un prestanome del vero gestore di fatto, precedentemente dichiarato fallito e che quindi non poteva assumere incarichi.
Il Tribunale a cui si rivolge il soggetto, lo assolve dai reati dichiarazione infedele ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex artt. 110 cp e 4 D. D. L.vo n. 74/2000, in concorso con altro imputato separatamente giudicato, per non aver commesso il fatto.
Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre "per saltum" in Cassazione censurando la decisione per violazione degli artt. 40 cpv cp e 2392 cc., sottolineando che l'amministratore di diritto è obbligato alla presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES in quanto formalmente titolare di una posizione di garanzia e dunque, risponde a titolo responsabilità omissiva per le violazioni della legge tributaria, in quanto ha l'obbligo di impedire l'evento, anche nel caso esista un amministratore di fatto.
L'amministratore di diritto, non venerando i compiti imposti dalla legge, permette ad altri di realizzare condotte delittuose: in tal senso è responsabile per omissione e risponde per dolo eventuale perché con il ruolo ha assunto anche i relativi rischi.
Nel caso concreto il soggetto era a conoscenza , pur in maniera non dettagliata, della irregolarità della gestione societaria, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.
Gli Ermellini annullano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.
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