Speciale Pubblicato il 17/12/2013

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Entro il 19/12 ravvedimento operoso del modello 770/2013

di Dott. Raffaele Pellino

Entro il prossimo 19 dicembre 2013 i contribuenti potranno sanare mediante ravvedimento operoso le violazioni inerenti il modello 770/2013, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 20 settembre 2013.



Come noto, le violazioni inerenti il modello 770/2013 Ordinario/Semplificato, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 20/09/2013 (termine prorogato dal DPCM 24/07/2013), possono essere sanate mediante ravvedimento operoso qualora non siano state già constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) di cui il contribuente ne era formalmente a conoscenza.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 251 del 17.12.2013

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Dichiarazione tardiva

E’ considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello; pertanto, entro il prossimo 19/12 il contribuente potrà sanare la violazione mediante ravvedimento operoso:
Resta ferma l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 2, co. 3 , D.Lgs. N.471/97) indipendentemente dal versamento o meno delle ritenute.
Qualora non risultano versate le ritenute indicate nel 770/2013 “tardivo” trova applicazione anche la sanzione, in misura pari al 30%, prevista per l’ omesso o insufficiente versamento.

Dichiarazione omessa

Qualora il modello 770/2013:
la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile con ravvedimento; in tal caso, l’Ufficio applica le sanzioni ex art. 2, D.Lgs.471/97, distinguendo tra:
In aggiunta a tali disposizioni è altresì prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 51 per ogni percipiente non indicato in dichiarazione.

Infedele dichiarazione

È considerata “infedele” la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'Ufficio. Per tale violazione è prevista una sanzione differenziata in relazione al versamento o meno delle ritenute; in particolare il soggetto interessato deve versare:
In aggiunta a tali disposizioni è altresì prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 51 per ogni percipiente non indicato in dichiarazione.

Ravvedimento operoso

È possibile sanare la dichiarazione “infedele” mediante ravvedimento operoso:

Intermediario: omessa o tardiva trasmissione telematica

Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in capo all’intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni. In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera:
Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis, DLgs 241/97).
Anche per le violazioni commesse dall’intermediario è possibile ricorrere al ravvedimento; ciò fermo restando che non siano iniziate attività di controllo da parte dell’Ufficio.
In particolare, per sanare l’omessa trasmissione telematica del modello l’intermediario deve:


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