Giova premettere, ai fini di una adeguata valutazione della portata della L. 3 aprile 2001, n. 142, come, con tale normativa, il legislatore abbia dato vita ad una incisiva riforma della cooperazione di lavoro, introducendo, e per la prima volta, un compiuto sistema di diritti e di garanzie per il socio lavoratore ed attribuendo a tale rapporto una espressa qualificazione giuridica, idonea a far configurare il lavoro cooperativo come rapporto speciale, distinto tanto dal lavoro puramente associativo quanto dal lavoro solo subordinato.
In particolare, il legislatore, prevedendo che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi ì rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali" (così l'art. 1, comma 3, come mod. dall’art. 9 della L. 30/2003), ed incentrando su tale fondamentale norma di qualificazione gli ulteriori svolgimenti della posizione giuridica del socio lavoratore, ha definitivamente ratificato la possibilità di rendere compatibili, anche nelle cooperative di lavoro, mutualità e scambio, ridimensionando la portata di una concezione puramente associativa del fenomeno cooperativo, come espressa dalla tradizionale formula del socio "imprenditore di se stesso", che meritava ormai di essere riconsiderata alla luce della assai precaria tutela che l'ordinamento delle società assicurava alla prestazione di lavoro.
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Socio lavoratore : contratto di lavoro o contratto di società?
La configurazione del lavoro cooperativo come rapporto qualificato dal concorso di una molteplicità di cause negoziali collegate (e, quindi, dalla presenza di un rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, a latere di quello associativo) segna, quindi, il definitivo abbandono dell'idea per cui l'attuazione dello scopo mutualistico non si realizza attraverso un rapporto di scambio ulteriore rispetto al contratto sociale e non è, pertanto, configurabile un rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, se l'attività del socio è finalizzata, attraverso l'esecuzione di prestazioni previste dal patto sociale e dirette al perseguimento di fini mutualistici, all'adempimento del contratto di società.
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La L. 142/2001, innovando il tradizionale quadro di riferimento del lavoro nelle società cooperative, ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime ed inderogabili che, seppure non retroattive, non possono che estendersi a tutte le situazioni giuridiche che si maturino nella vigenza della legge stessa e ha provveduto a dare al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, nella quale vengono attratti tutti i rapporti contrattuali in essere al tempo della sua entrata in vigore. Ne deriva che un provvedimento di esclusione adottato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, risulta regolato dalla stessa.
Né per tale effetto può ritenersi preclusiva la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 dello stesso testo, che, per come prescrive il suo primo comma, deve, fra l'altro, ( ed "in ogni caso") contenere "le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in riferimento ai profili professionali dei soci lavoratori, subordinati e non...". Per quanto, infatti, l'adozione del "regolamento interno" costituisca un aspetto qualificante della disciplina della cooperazione di lavoro, essendosi attribuita a tale fonte la definizione dell'organizzazione di lavoro dei soci e la concreta individuazione della tipologia dei rapporti di scambio che si instaurano fra gli stessi e l'impresa sociale, va, tuttavia, escluso che la sua rilevanza possa spingersi sino a condizionare l'efficacia stessa della disciplina legale. In tal senso depone, in primo luogo, la considerazione che il regolamento costituisce pur sempre un atto di autonomia privata e che, in difetto di espressa autorizzazione, ad un atto di autonomia privata non è consentito di condizionare gli effetti, e, nel caso, addirittura di precludere l'operatività di una disciplina legale di tutela del lavoro.
Ma non minore rilievo assume l' osservazione che la funzione perseguita dal regolamento con riferimento all'individuazione degli ulteriori rapporti di scambio che si instaurano fra i soci e la cooperativa, per quanto rilevante, non è certo una funzione costitutiva, ma è piuttosto quella di assicurare un adeguato grado di certezza all'organizzazione del lavoro cooperativo.
Ne deriva che, in caso di mancata adozione del regolamento, i rapporti che la cooperativa "intende attuare" con i soci (per richiamare l'espressione dell'art. 6, comma 1) saranno quelli corrispondenti al tipo contrattuale che l'attuazione del rapporto manifesta e che, in caso di contestazione, il socio prospetti in giudizio e chieda di provare, senza che si determini alcun vuoto di regolamentazione, alla luce della regola fondamentale, introdotta dal legislatore, della duplicità dei rapporti che qualificano il lavoro cooperativo e della applicabilità a tali rapporti di tutti i conseguenti effetti di disciplina (art. 1, comma 3).
Significative indicazioni in tal senso offre, del resto, la normativa speciale, in particolare il D.L. n. 220 del 2002, in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, che prevede, all'art. 4 comma 3, che il revisore, fra l'altro, verifichi "l'eventuale esistenza del regolamento interno", stabilendo, in caso di costatata inadempienza, che lo stesso diffidi la cooperativa alla regolarizzazione, e proponga, in mancanza, al Ministro le eventuali sanzioni, che possono condurre sino alla gestione commissariale e allo scioglimento della società; cosi come la L. 47/2004 art. 23 sexies, che, nel prorogare il termine originariamente previsto per l'adozione del regolamento, prevede che "il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.", e cioè la facoltà di autorizzare la gestione commissariale, anche ai fini dell'approvazione del regolamento.(...)
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