Speciale Pubblicato il 21/11/2013

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Riscossione, dilazione possibile fino a 120 rate

di Erario Anna Eleonora

Il contribuente che versi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendente dalla propria volontà può chiedere ed ottenere un piano di rateazione straordinario delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate



E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che dà attuazione alla norma del Decreto del fare che ha introdotto la possibilità di rateazione fino a 120 rate delle somme iscritte a ruolo (art. 52, D.L. n. 69/2013).
Tale possibilità è consentita in caso di "comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica" e non dipendente dalla volontà del contribuente.
Il piano di rateazione "straordinario" fino ad un massimo di 120 rate (anche in proroga) si "affianca" agli attuali piani di rateazione ordinari.
Per saperne di più, scarica la nostra Circolare del Giorno n. 226 del 14.11.2013

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I piani di rateazione

Con la disposizione di cui all'art. 52 del Decreto del fare, il legislatore ha voluto "affiancare" agli attuali piani di rateazione ordinari (concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e di ulteriori 72 rate mensili in caso di comprovato peggioramento di tale situazione), i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Più precisamente, il decreto attuativo del 6 novembre 2013 definisce i seguenti piani di rateazione:
I PIANI DI RATEAZIONE
Piano di rateazione "ordinario"
72 rate mensili
(rate costanti
o anche variabili di importo crescente)
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà
Piano di rateazione
"in proroga ordinario"
+ 72 rate mensili
(rate costanti
o anche variabili di importo crescente)
Comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà
Piano di rateazione
"straordinario"
120 rate mensili
(rate SOLO costanti)
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore
Piano di rateazione
"in proroga straordinario"
+ 120 rate mensili
(rate SOLO costanti)
Comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla volontà del debitore

Le possibilità per il contribuente

All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore ha le seguenti possibilità (tra loro alternative):
Il contribuente può, inoltre, chiedere (una sola volta) la proroga di un precedente piano di rateazione.
In particolare, se in precedenza ha richiesto e ottenuto un piano di rateazione ordinario (massimo di 72 rate), all'atto della richiesta di proroga può alternativamente:
Analogamente, se in precedenza ha richiesto e ottenuto un piano di rateazione straordinario (fino a 120 rate), all'atto della richiesta di proroga può alternativamente:
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Requisiti per ottenere il piano di rateazione straordinario

Per poter richiedere ed ottenere il piano di rateazione straordinario (quello fino ad un massimo di 120 rate), il debitore deve attestare, con istanza motivata da produrre all'agente della riscossione, la "comprovata e grave situazione di difficoltà" in cui versa.
Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la documentazione che prova il rispetto dei due seguenti requisiti contemporaneamente:
In particolare, la rateazione straordinaria fino a 120 rate è concessa:
A tal fine, il debitore dovrà allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.


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