L'Agenzia delle Entrate con la
CM 33/2013, ha affrontato la controversa questione de
gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela stanziati stabilendo che:
• a decorrere dal 01/01/93, sono deducibili “per competenza” dal reddito d’impresa , in quanto sufficientemente “certi”;
• in periodi anteriori al ’93, risultano non deducibili “per competenza” dal reddito d'impresa e deducibili “per cassa” solo nell'esercizio di effettiva corresponsione.
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Orientamenti giurisprudenziali sull'indennità supplettiva di clientela spettante agli agenti
Con riferimento al testo dell’art. 1751 del c.c., anteriore alla modifica del 1993, la Cassazione, dopo essersi pronunciata per la deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela (Cassazione sent. n.9179/03 e n.10221/03) ha successivamente mutato orientamento nel senso di ritenere che i predetti accantonamenti non fossero deducibili.
Nelle più recenti pronunce, invece, la Cassazione, affrontando nuovamente la questione, alla luce della modifica normativa intervenuta dal ‘93, ne ha riconosciuto la deducibilità per competenza nell’esercizio di imputazione a conto economico (Cass. Sent. nn. 13506, 13507, 13508 dell’11/06/2009 nonché sent. n. 8288 del 04/04/2013). Infatti, nelle suddette sentenze la Corte afferma che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione “al carattere aleatorio dell’indennità”; né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR.
Gestione del contenzioso
Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e preso atto dell’indirizzo della Cassazione, l’Agenzia, ritiene che le istruzioni fornite con la CM 42/2007 restino valide “esclusivamente” per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi anteriori al ‘93. Ne consegue che per tali vertenze può ancora essere sostenuta la linea secondo cui l’accantonamento per indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo:
- “eventuale” e, quindi, non deducibile per competenza, dal reddito d’impresa;
- deducibile solo nell’esercizio di effettiva corresponsione.
Diversamente, per le controversie relative alle fattispecie disciplinate dall’art. 1751 c.c. nella formulazione in vigore dal 01/01/93, vale la tesi favorevole alla deducibilità “per competenza”.
A fronte di tale chiarimento, l’Agenzia, invita gli Uffici ad abbandonare le controversie pendenti in materia, fatte salve quelle relative ad accantonamenti relativi a periodi anteriori al ‘93.
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