Speciale Pubblicato il 02/04/2015

Tempo di lettura: 2 minuti

Indennità suppletiva di clientela: deducibilità per competenza

di Dott. Raffaele Pellino

Deducibilità degli accantonamenti al fondo per indennità suppletiva di clientela agli agenti di commercio alla cessazione del rapporto di lavoro



L'Agenzia delle Entrate con la  CM 33/2013, ha affrontato  la controversa questione degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela stanziati stabilendo che:
 • a decorrere dal 01/01/93, sono deducibili “per competenza” dal reddito d’impresa , in quanto sufficientemente “certi”;
in periodi anteriori al ’93, risultano non deducibili “per competenza” dal reddito d'impresa e deducibili “per cassa” solo nell'esercizio di effettiva corresponsione.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti potrebbe interessare anche il  Pacchetto Agenti di commercio contenente un utile E-Book in pdf e 2 fogli di calcolo in excel per determinare le indennità spettanti all’agente e per produrre la fattura
 

Orientamenti giurisprudenziali sull'indennità supplettiva di clientela spettante agli agenti

Con riferimento al testo dell’art. 1751 del c.c., anteriore alla modifica del 1993, la Cassazione, dopo essersi pronunciata per la deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela (Cassazione sent. n.9179/03 e n.10221/03) ha successivamente mutato orientamento nel senso di ritenere che i predetti accantonamenti non fossero deducibili.
Nelle più recenti pronunce, invece, la Cassazione, affrontando nuovamente la questione, alla luce della modifica normativa intervenuta dal ‘93, ne ha riconosciuto la deducibilità per competenza nell’esercizio di imputazione a conto economico (Cass. Sent. nn. 13506, 13507, 13508 dell’11/06/2009 nonché sent. n. 8288 del 04/04/2013). Infatti, nelle suddette sentenze la Corte afferma che la deducibilità degli accantonamenti non può più essere negata in relazione “al carattere aleatorio dell’indennità”; né appare possibile fondare l’indeducibilità sull’insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 TUIR.

Gestione del contenzioso

Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e preso atto dell’indirizzo della Cassazione, l’Agenzia, ritiene che le istruzioni fornite con la CM 42/2007 restino valide “esclusivamente” per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi anteriori al ‘93. Ne consegue che per tali vertenze può ancora essere sostenuta la linea secondo cui l’accantonamento per indennità suppletiva di clientela costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo:
Diversamente, per le controversie relative alle fattispecie disciplinate dall’art. 1751 c.c. nella formulazione in vigore dal 01/01/93, vale la tesi favorevole alla deducibilità “per competenza”.
A fronte di tale chiarimento, l’Agenzia, invita gli Uffici ad abbandonare le controversie pendenti in materia, fatte salve quelle relative ad accantonamenti relativi a periodi anteriori al ‘93.

Ti potrebbero interessare anche questi documenti:

IRAP - Rimborsi e ricorsi (E-Book)
Intermediari Commerciali - Formule
Ricco Formulario contenente 67 formule utili agli Intermediari commerciali per la loro attività
Per tenerti aggiornato sulle novità per gli agenti di commercio vai al nostro Dossier Agenti e rappresentanti di commercio


TAG: Agenti e Rappresentanti 2024