Come noto in dottrina non esiste alcuna definizione dell’infortunio sul lavoro, ma la sua individuazione avviene attraverso i tre elementi che lo caratterizzano:
- la lesione
- la causa violenta
- l’occasione di lavoro.
In merito a quest’ultimo elemento che in generale si riferisce al periodo di tempo dedicato alle mansioni lavorative da parte del lavoratore la giurisprudenza ha progressivamente ampliato la portata del termine letteralmente inteso, ricomprendendo anche gli infortuni in itinere, oggetto in seguito di esplicito riconoscimento attraverso la previsione dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000.
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Infortuni in itinere: cosa si intende?
In virtù dell’art. 12 del d.lgs. 38/2000 la tutela assicurativa è stata estesa agli eventi infortunistici occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro , effettuato a piedi o con mezzo pubblico o con mezzo di trasporto privato purché necessitato.
Per normalità del percorso si intende sia il tragitto più breve e diretto che collega i due luoghi, sia quello più lungo, giustificato da particolari esigenze di viabilità (es. traffico, lavori in corso), sia quello misto (con l’impiego di vari mezzi di trasporto), sia quel percorso che ha subito delle deviazioni a causa di:
- cause di forza maggiore (es. malore, viabilità interrotta)
- esigenze essenziali ed improrogabili (es. maltempo, esigenze familiari)
- adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso)
Il termine necessitato invece si riferisce ad una serie di condizioni, al cui verificarsi, l’uso del mezzo potremo definirlo “giustificato” quali :
- la mancanza di mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro;
- la mancanza di coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro (es. orario treno incompatibile).
- il risparmio di tempo, conseguito utilizzando il mezzo privato, tale da essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, e il carattere di regolarità dello stesso oggettivamente riscontrabile.
- i tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici troppo lunghi e tali da rendere troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia.
- la notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro, nel quale caso l’uso del mezzo privato è ritenuto giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.
L’Inail con la Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, interviene, a seguito dei numerosi quesiti ricevuti, per chiarire meglio e definire l’occasione di lavoro nelle seguenti tipologie di eventi infortunistici:
- eventi occorsi ai lavoratori in missione o trasferta ed avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo della prestazione e viceversa
- eventi occorsi ai lavoratori in missione o trasferta durante il tragitto dall’albergo al luogo di svolgimento della missione;
- eventi occorsi al lavoratore nella stanza d’albergo in cui egli temporaneamente dimora a causa della missione o trasferta.
Nella Circolare del lavoro di questa settimana l'approfondimento completo
"Infortuni in missione ed in trasferta: La circolare INAIL N. 52 DEL 2013 e le nuove ipotesi" in