È necessario che il contribuente deleghi l'intermediario, e che quest'ultimo firmi un regolamento disciplinante le condizioni di utilizzo del servizio.
Il regolamento dovrà essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate la quale dovrà confermare se l'adesione è stata o meno accettata, e dovrà fornire le istruzioni per l'accesso al Cassetto fiscale del contribuente.
Tra le novità anche la possibilità di verificare all'interno del Cassetto fiscale le informazioni relative al VIES.
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Il cassetto fiscale e le recenti modifiche
Il Cassetto fiscale è il servizio on-line dell’Agenzia delle Entrate che consente al contribuente o ad un intermediario abilitato di consultare le proprie informazioni fiscali.
Con il Provvedimento del 29.7.2013, l’Agenzia delle Entrate ha:
- previsto la possibilità di conferire la delega alla consultazione a 2 intermediari anziché uno come era previsto finora (ad esempio, dottore commercialista e consulente del lavoro);
- ampliato da 2 a 4 anni la durata della delega;
- introdotto nuove modalità di comunicazione all’Agenzia del conferimento della delega;
- disciplinato le modalità di utilizzo del servizio da parte degli intermediari.
Le disposizioni sono attuamente operative.
La delega di consultazione a due intermediari
Finora il contribuente poteva autorizzare un solo intermediario per la consultazione dei propri dati, e per un periodo massimo di due anni. Ora, invece, è possibile delegare contemporaneamente due professionisti diversi, e per 4 anni. Per attribuire la delega all’intermediario il contribuente ha diverse possibilità:
- se abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, può utilizzare tali servizi per comunicare on-line all’Agenzia delle Entrate i dati della delega;
- in alternativa bisogna consegnare direttamente la delega all’Ufficio dell’Agenzia o all’intermediario, che provvede a richiedere l’attivazione tramite le funzionalità di Entratel. In tal caso il contribuente dovrà attendere la comunicazione, presso il proprio domicilio fiscale, di un codice di attivazione della delega, da consegnare poi all’intermediario.
Gli adempimenti dell'intermediario
A sua volta l'intermediario, per poter accedere al “Cassetto fiscale delegato” deve:
- acquisire la delega del contribuente;
- sottoscrivere uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio, e provvedere al relativo invio all’Agenzia delle Entrate “esclusivamente in modalità telematica”. L'adesione si intende perfezionata all'atto dell'emissione dell'attestazione di accettazione da parte dell'Agenzia, fornita all'intermediario attraverso il servizio telematico. A tale proposito va evidenziato che:
- l’intermediario che ha aderito al servizio in base alle condizioni previgenti, può continuare ad utilizzarlo “senza soluzione di continuità”, aderendo alle nuove condizioni, tramite sottoscrizione del nuovo Regolamento, entro il 31.10.2014. L’attivazione di nuove deleghe ovvero di quelle in scadenza va effettuata secondo le nuove modalità;
- le adesioni al servizio secondo le condizioni previgenti non sono tacitamente rinnovabili;
- le deleghe attive, ossia già conferite in precedenza, rimangono valide fino alla scadenza originaria, salvo revoca.
Il Vies nel cassetto fiscale
Costituisce un'altra novità del provvedimento del 29.07.2013 l'inserimento all'interno del Cassetto fiscale del dati relativi all'iscrizione al Vies (l'archivio informatico degli operatori autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie), effettuato nell'ottica di migliorare i servizi e alleggerire gli adempimenti.