Limitare l’uso del contante è importante perché costituisce lo strumento tipico per la gestione del “nero”. Coerentemente con questa logica ricordiamo che a decorrere dal 1° luglio 2020, non è consentito il pagamento in contanti tra soggetti diversi (persone fisiche / giuridiche), in un'unica soluzione, di importo pari o superiore a 2.000 euro (il Decreto salva Italia aveva abbassato a 1.000 euro la soglia a partire dalla quale erano vietati i pagamenti in contanti, tale limite è stato poi portato a 3.000 euro dalla Legge di Stabilità 2016, con effetto a partire dal 1° gennaio 2016).
Per non penalizzare le attività turistiche, con il D.l. 16/2012 è stata concessa una deroga al limite all'utilizzo del contante, grazie alla quale è possibile accettare pagamenti in contanti da parte di privati cittadini stranieri, non residenti in Italia, di importo pari o superiore a 1.000 euro ma inferiore a 15.000 euro, a condizione che venga rispettato, da parte degli esercenti, un iter ben preciso che sarà di seguito analizzato, con l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del Modello di comunicazione polivalente, utilizzando il quadro TU (nonostante il limite ordinario all'uso del contante sia stato ridotto a 2.000 euro dall'1.7.2020, il limite minimo al superamento del quale scatta l'obbligo di presentare la comunicazione non risulta essere stato adeguato e rimane 1.000 euro).
La soglia di 15.000 euro è stata abbassata a 10.000 dal D.lgs. 90/2017 e nuovamente riportata a 15.000, con decorrenza 1.1.2019, dalla Legge di Bilancio 2019.
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E' prevista una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012), a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo.
Si tratta in particolare delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:
nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato:
In tali circostanze la soglia di 2.000 euro a partire dalla quale i trasferimenti in denaro devono essere effettuati con strumenti tracciabili, è elevata a 15.000 euro (per le operazioni avvenute fino al 31.12.2018 la soglia era 10.000 euro).
Per poter usufruire della deroga, quindi beneficiare del maggior limite di 15.000 euro, gli esercenti devono:
L'aumento della soglia per l'uso del contante, effettuato con la Legge di Stabilità 2016 (che ha alzato il limite da 1.000 a 3.000 euro) non ha impatto sulla comunicazione in esame in quanto la norma di riferimento (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012) non è stata modificata. Anche per il 2020, (comunicazione da effettuare nel 2021) quindi, dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro.
Le operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2020 nei confronti di cittadini extraUE, non residenti in Italia, di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000 euro, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, entro il 10 aprile dell’anno successivo per i contribuenti mensili o entro il 20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.
Pertanto, con riferimento alle operazioni del 2020, la comunicazione deve essere inviata entro il:
Con la seguente tabella si riassumono le differenze dovute all'intervento della Legge di Bilancio 2019 sui limiti delle operazioni legate al turismo, che possono essere effettuate attraverso l'utilizzo di denaro contante e che devono essere comunicate, e sulla cittadinanza dei turisti coinvolti nell'operazione.
Periodo da comunicare | Limite denaro contante | Cittadinanza turisti |
2018 | 10.000 | Extra-UE |
2019 | 15.000 | • Ue • Extra-UE • SEE |
2020 | 15.000 | • Ue • Extra-UE • SEE |