Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013 ha definito i termini di comunicazione delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, introducendo una scadenza diversa secondo la periodicità della liquidazione IVA.
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Facciamo il punto sullo spesometro
Inoltre ha previsto l’utilizzo della stessa modulistica dello spesometro per comunicare le operazioni di leasing e noleggio, le operazioni poste in essere a decorrere dallo scorso 1° ottobre 2013 con gli operatori economici residenti nei Paesi black list nonché gli acquisti effettuati presso operatori sanmarinesi.
Tuttavia, in deroga all’obbligo imposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013, di utilizzare il nuovo modello, per le operazioni con soggetti residenti o domiciliati nei Paesi black list, per gli acquisti di San Marino, l’Agenzia delle entrate ha precisato, che, relativamente alle operazioni sopra citate effettuate fino alla data del 31 dicembre 2013, sarà possibile avvalersi indifferentemente o del nuovo modello polivalente o di quello precedente.
Qualora si utilizzi il modello polivalente va compilata un’apposita sezione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, da operatori residenti in Paesi blck list mentre il quadro SE per gli acquisti da San Marino. L’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA introdotto dall’articolo 21 del d.l. 78/2010, nell’ottica di una maggiore semplificazione è stato rimodulato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 il quale ha eliminato per le operazioni documentate da fattura la soglia limite dei 3 mila euro. Pertanto vanno comunicate al fisco tutte le operazioni.
Lo spesometro si colloca nell’ambito degli strumenti di accertamento aventi il fine di combattere il fenomeno delle frodi nel campo IVA e contestualmente consentire al fisco di appurare delle preziose notizie al fine di procedere ad una verifica mirata.
Difatti ciò è possibile tramite l’incrocio dei dati.
Nello spesometro non devono essere inserite le fatture già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, quali i contratti di energia elettrica, gas, le operazioni fuori campo IVA tra le quali si citano i servizi di telefonia fissa, il commercio di sali e tabacchi.
Sono invece soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni in regime del margine, in reverse charge, le operazioni esenti.
In particolare saranno oggetto di comunicazione le fatture emesse dai bar nei riguardi dei soggetti gestori di apparecchi d’intrattenimento.
Una guida di carattere pratico è finalizzata a far svolgere al lettore con maggior semplicità gli adempimenti operativi.